Accoglimento dell’ottemperanza per ferie non godute dei docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2814 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dell’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario in materia di pubblico impiego, il credito per l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. Deve ritenersi inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 qualora, alla scadenza, l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento. Accolta la domanda, il giudice amministrativo fissa il termine per l’adempimento e dispone sin da subito la nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Un lavoratore del comparto scuola agiva dinanzi al Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Il giudice ordinario, con sentenza depositata il 17 giugno 2025, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 26 giugno 2025, non veniva impugnata, così passando in giudicato. Decorso infruttuosamente anche il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il creditore proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata all’amministrazione il 26 giugno 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Lodi del 2 febbraio 2026. Ha quindi verificato che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 — decorso il quale il creditore può attivarsi per l’esecuzione — era inutilmente spirato, non risultando alcun adempimento da parte dell’amministrazione.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ha condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il diritto del ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute con il pagamento dell’importo corrispondente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con il compito di porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Il Collegio ha precisato che il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura del debitore, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite sono state infine poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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