Caso fortuito incidente nelle mareggiate e prova del nesso causale nella concessione demaniale (TAR Lazio n. 10964 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di beni demaniali, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la domanda risarcitoria del concessionario lamenti la violazione delle previsioni contrattuali relative all’oggetto del rapporto e all’uso del compendio, coinvolgendo l’apprezzamento dei contenuti dell’atto concessorio. La responsabilità per i vizi del bene concesso va valutata secondo i principi di cui all’art. 1578 cod. civ., con distinzione tra vizi conosciuti o facilmente riconoscibili, che si presumono accettati, e vizi occulti. Tuttavia, ove il crollo dell’immobile sia stato determinato da mareggiate di eccezionale intensità e imprevedibilità, integranti gli estremi del caso fortuito con autonomo impulso causale, il concedente è liberato da responsabilità, difettando la prova del nesso eziologico e della c.d. irrilevanza della causalità alternativa ipotetica. La mancata dimostrazione dell’esistenza del danno-conseguenza, ancorata a una relazione di parte priva di riscontri documentali, preclude ogni liquidazione, anche equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di uno stabilimento balneare con annesso bar-ristorante, chiedeva la condanna dell’Agenzia del Demanio e del Comune concedente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito del crollo di una porzione del solaio dell’immobile, causato da una serie di mareggiate che avevano interessato il litorale dal novembre 2023. A seguito dell’interdizione del pubblico esercizio disposta dai Vigili del Fuoco e dal Comune, la concessionaria deduceva la responsabilità delle amministrazioni per l’asserita inidoneità strutturale del manufatto, privo di solaio costruito a norma e realizzato direttamente sulla sabbia. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo; l’Agenzia del Demanio eccepiva la propria estraneità al rapporto concessorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la tardività dei depositi documentali effettuati dalla ricorrente, trattandosi di termine perentorio ex art. 73, comma 1, c.p.a., con conseguente inutilizzabilità processuale dei documenti. Ha poi affermato la giurisdizione amministrativa sulla domanda, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 28973 del 2020) circa l’attrazione nella giurisdizione esclusiva delle controversie che coinvolgono la verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio, come nel caso in cui la concessionaria lamenti la violazione delle clausole relative all’oggetto e all’uso del compendio.
Nel merito, la domanda verso l’Agenzia del Demanio è stata respinta per difetto di titolarità passiva del rapporto: la concessione risultava stipulata esclusivamente tra la società e il Comune, in virtù del conferimento delle funzioni alle Regioni e della successiva sub-delega ai comuni ex art. 77, comma 1, l.r. Lazio n. 14/1999. Quanto al Comune, il Collegio ha rilevato che l’art. 2 della concessione prevedeva la consegna del bene “nelle condizioni e stato in cui si trova”, con accettazione espressa delle condizioni strutturali da parte del concessionario, mentre l’art. 3 poneva in capo a quest’ultimo il rischio operativo della gestione.
Pur ammettendo l’eventuale applicabilità dell’art. 1578 cod. civ. per i vizi occulti, il Tribunale ha escluso la prova del nesso di causalità tra i lamentati difetti costruttivi e il crollo. Dalla documentazione in atti è emerso che il perimento è stato provocato da mareggiate di eccezionale intensità e imprevedibilità, protrattesi nel tempo e idonee a integrare gli estremi del caso fortuito con autonomo impulso causale: la stessa perizia di parte attestava “eventi meteomarini di eccezionale rilevanza”, con concomitanza di marea astronomica massima, acqua alta da vento e altezza d’onda. In tale contesto, anche a ritenere il solaio non realizzato a regola d’arte, il cedimento si è verificato per effetto delle mareggiate, non per il solo difetto strutturale, con la conseguente irrilevanza della causalità alternativa ipotetica. La richiesta di verificazione è stata respinta in quanto strumento non utilizzabile per finalità esplorative.
Infine, la domanda è stata rigettata anche per la mancata prova del danno-conseguenza: la relazione di consulenza prodotta dalla ricorrente, fondata su benchmark medi e su fatturati dichiarati, non era supportata dalla documentazione economica sottostante (bilanci, dichiarazioni fiscali, libri contabili), configurando una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio. La liquidazione equitativa è stata esclusa, richiedendo comunque la prova, anche presuntiva, della reale esistenza del danno. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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