Ottemperanza per la carta docente: la sentenza del giudice del lavoro è titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio ne legittima l’esecuzione (TAR Lombardia n. 2811 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso per l’esecuzione del giudicato. Accolta la domanda, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Una docente, destinataria di una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che ne aveva dichiarato il diritto alla carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 1.500,00, non vedeva dare esecuzione a tale pronuncia dall’Amministrazione.

La sentenza, notificata al Ministero in data 4 marzo 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la ritualità della notifica della sentenza del giudice del lavoro, avvenuta in data 4 marzo 2025, e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 2 febbraio 2026. Ha quindi verificato che il ricorso era stato notificato in data 24 marzo 2026, ben oltre la scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, richiamando il disposto dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il decorso infruttuoso di tale termine, senza che l’Amministrazione avesse dato corso all’adempimento, ha integrato gli estremi dell’inottemperanza.

Il TAR ha conseguentemente accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, con facoltà di ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario ad acta, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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