Osservanza procedimentale non preclude l’interesse al ricorso (TAR Lombardia n. 2878 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un procedimento amministrativo avviato dal ricorrente, e funzionalmente collegato all’oggetto del giudizio, può assumere rilievo ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, ove ritenga che gli esiti di tale procedimento possano influire sulla controversia, dispone un’istruttoria volta ad acquisire dalle parti elementi documentati sullo stato del procedimento stesso. L’ordinanza istruttoria non incide nel merito della contestazione, ma è finalizzata a garantire che la decisione sia resa all’esito di un accertamento completo e aggiornato delle circostanze di fatto.
Il Fatto
Le società ricorrenti, proprietarie di aree a destinazione urbanistica produttiva nel Comune di Parona, intendevano insediare un impianto per la produzione di pallet con applicazione di resine poliuretaniche a base di MDI. Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 13 marzo 2025, ha modificato le N.T.A. del Piano di Governo del Territorio, introducendo per la destinazione “C – produttiva” il divieto di nuove attività con cicli produttivi insalubri di prima e seconda classe. Le società hanno impugnato tale deliberazione e, successivamente, hanno formalizzato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, il cui procedimento è ancora pendente dinanzi alla Provincia di Pavia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato come gli esiti del procedimento autorizzatorio possano assumere rilievo in relazione al giudizio, anche con riferimento alla permanenza dell’interesse alla coltivazione dell’impugnativa nel caso in cui il provvedimento richiesto venisse rilasciato. L’ultimo atto depositato in giudizio relativo a tale procedimento risale alla comunicazione della Provincia di Pavia del superamento dei motivi ostativi e della ripresa dei termini, senza che siano stati forniti successivi aggiornamenti.
Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalle parti documentati chiarimenti sullo stato attuale del procedimento, chiedendo di precisare se e quali ulteriori provvedimenti, anche meramente interlocutori, siano stati adottati successivamente alla predetta comunicazione e quali sviluppi istruttori siano intervenuti.
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale ha disposto gli incombenti istruttori, assegnando alle parti un termine per le deduzioni e rinviando la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 6 aprile 2027. La decisione assunta è volta a garantire che l’esito del giudizio sia ponderato alla luce dell’evoluzione del quadro procedimentale, evitando che la pronuncia possa risultare prematura o non più rispondente all’interesse concreto delle parti.
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Nota della Redazione
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