Nessuna bonifica per inquinante esaurito e non estensibile ad altre sostanze (TAR Lombardia n. 856 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di bonifica esaurisce i propri effetti, e cessa l’obbligo di ripristino a carico del responsabile, nel momento in cui la sostanza contaminante che lo ha originato rientra nei limiti di concentrazione ammessi dalla legge, ancorché il provvedimento non sia stato formalmente revocato. L’amministrazione non può estendere l’obbligo di bonifica a sostanze inquinanti diverse da quelle già identificate nell’ordinanza, né subordinare il ripristino all’esito della ricerca di ipotetici fattori inquinanti non previamente riscontrati da un ente pubblico. Una simile estensione elude la finalità dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, che accolla al responsabile dell’inquinamento la bonifica degli elementi inquinanti specificamente accertati.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata a un precedente soggetto, era destinataria di un obbligo di bonifica imposto da un’ordinanza comunale del 2000, confermata con una sentenza del Consiglio di Stato, per la presenza di diclorometano rinvenuto in un’area urbana. Nel 2023 la società ha chiesto la chiusura del procedimento e la cessazione dell’obbligo, deducendo che indagini successive, confermate da Arpa, avevano accertato l’esaurimento della sostanza contaminante nel terreno.
Il Comune ha respinto l’istanza con un provvedimento motivato sulla base di ulteriori approfondimenti istruttori e del richiamo alla decisione di secondo grado. La società ha quindi proposto ricorso al TAR per l’annullamento del diniego e degli atti connessi. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto in rito e nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico tra le parti: già nel 2005 le indagini suppletive avevano accertato che la presenza di diclorometano si era medio tempore esaurita. Su questa premessa il Tribunale ritiene che l’ordinanza abbia esaurito i propri effetti nei confronti della ricorrente nel momento in cui la concentrazione dell’inquinante è rientrata nei limiti di legge, senza che sia necessaria una formale revoca.
La difesa comunale aveva opposto che nel 2006 Arpa aveva riscontrato in un campione un’elevata concentrazione di idrocarburi totali, sostenendo la necessità di estendere la verifica anche a tale inquinante. Il Collegio respinge questa impostazione: l’obbligo di bonifica non può essere dilatato fino a ricomprendere qualsivoglia sostanza contaminante.
È illegittimo, osserva il Tribunale, il provvedimento che imponga un ripristino ambientale subordinandolo alla previa ricerca di ipotetici fattori inquinanti non identificati. Una simile lettura eluderebbe la finalità dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, che mira ad accollare al responsabile la bonifica degli elementi inquinanti già riscontrati da un ente pubblico. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1527 del 27.11.2023.
Il Tribunale confuta anche la tesi difensiva secondo cui l’ordinanza avrebbe mirato a bonificare il terreno eliminando tutte le sostanze inquinanti ivi rinvenute: il richiamo operato dal Comune alla stessa ordinanza circoscrive l’intervento alle risultanze delle verifiche richieste, dunque alla ricerca del diclorometano, unica sostanza menzionata. Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.