Requisiti minimi di gara e principio di equivalenza: l’offerta difforme è aliud pro alio (TAR Lazio n. 14035 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza, di derivazione euro-unitaria, consente alla stazione appaltante di non escludere un’offerta non conforme alle specifiche tecniche, purché il prodotto offerto sia sostanzialmente rispondente alle finalità richieste. Tale principio trova un limite invalicabile nell’aliud pro alio: il concorrente non può offrire un bene radicalmente diverso da quello descritto dalla legge di gara. La carenza nell’offerta dei c.d. requisiti minimi, espressamente qualificati come essenziali dalla lex specialis, costituisce una mancanza di una condizione di partecipazione oggettiva, idonea a determinare l’esclusione. In tal caso, non è ammissibile alcuna sanatoria postuma dell’offerta difforme, la cui ammissione violerebbe la par condicio e il principio del favor partecipationis. La valutazione circa la conformità di una soluzione alternativa ai requisiti di gara è espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo per macroscopica illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
La società ricorrente, operatrice del settore diagnostico, ha impugnato gli atti e i successivi atti di rettifica di una procedura di gara indetta dalla ASL per l’affidamento di servizi e attrezzature per il laboratorio analisi, relativamente al Lotto 1 (Corelab). Nel corso della procedura, la società è stata esclusa dalla Commissione giudicatrice, con determinazione dirigenziale, per non aver offerto analizzatori di ematologia collegati fisicamente e logicamente al sistema di automazione Corelab, come invece richiesto a pena di esclusione dall’Allegato 2.1 del capitolato speciale d’appalto. La società ricorrente ha contestato l’esclusione, sostenendo che la propria soluzione, sebbene non rispettasse il requisito del collegamento fisico, fosse “equiparabile” a una Total Lab Automation e quindi ammissibile in base al principio di equivalenza. Ha inoltre impugnato l’atto di riapertura dei termini che aveva consentito la partecipazione di un’altra società.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha analizzato prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti avverso l’esclusione, ritenendolo infondato. La sentenza richiama il principio di equivalenza, ma ne delimita l’ambito applicativo. Tale principio, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare, non consente di offrire un bene difforme rispetto a quanto descritto nella lex specialis, poiché una tale possibilità si risolverebbe in un aliud pro alio non rimediabile, lesivo del principio di concorrenza. La distinzione tra requisiti “strutturali” e “funzionali” è sfumata e dipende dalla chiara esplicitazione, nella legge di gara, delle finalità che una specifica caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.
Nel caso di specie, il Capitolato Speciale d’Appalto qualificava espressamente il collegamento fisico degli analizzatori al sistema di automazione come requisito essenziale per la realizzazione del modello organizzativo della Total Laboratory Automation. La Corte, riprendendo le valutazioni della Commissione, ha osservato che la soluzione proposta dalla ricorrente, basata sul trasporto manuale dei campioni, introduceva una catena di operazioni manuali sequenziali che avrebbero aumentato la variabilità dei tempi, il rischio di errore preanalitico e la frammentazione del flusso di lavoro, compromettendo l’efficienza e il rispetto dei tempi di risposta. Tale sistema non poteva quindi essere considerato equivalente, neppure in termini funzionali, alla soluzione richiesta. La valutazione della Commissione, esente da vizi di macroscopica illogicità, integra un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica.
L’esclusione, pertanto, è legittima. Quanto al ricorso introduttivo avverso le modifiche al bando, il TAR ne ha dichiarato l’improcedibilità per carenza d’interesse, essendo la ricorrente stata esclusa dalla gara, e comunque l’inammissibilità, poiché le doglianze non riguardavano clausole escludenti. Il primo ricorso per motivi aggiunti avverso la proroga dei termini e la riammissione di un’altra società è stato invece dichiarato improcedibile e comunque infondato, risultando la proroga giustificata da problemi tecnici del sistema che avevano impedito ad alcuni operatori di presentare l’offerta nei termini. La sentenza respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti e dichiara improcedibili gli altri atti, condannando la ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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