Inammissibilità per carenza di interesse in caso di adempimento anteriore alla notifica del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2655 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando l’amministrazione documenti di aver integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato prima della proposizione del ricorso. L’accertamento dell’avvenuto adempimento, precedente alla notifica del ricorso, determina il venir meno dell’interesse alla tutela giurisdizionale, senza che rilevi l’eventuale tardività dell’esecuzione. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura in rito della pronuncia e dalle peculiarità della controversia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, l’amministrazione scolastica era stata condannata a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, tramite accredito sulla carta elettronica del docente o altro mezzo equipollente, per complessivi € 2.000,00. Sul provvedimento si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., deducendo l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito eccependo che l’importo era già stato corrisposto in data 5 dicembre 2025, prima della notifica del ricorso avvenuta il 13 gennaio 2026, e ha depositato il prospetto di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che l’amministrazione aveva documentato l’avvenuto pagamento integrale della somma dovuta prima della proposizione del ricorso. La ricorrente non ha contestato tale circostanza, non avendo replicato alle eccezioni del Ministero.
Il Collegio ha quindi affermato che la sopravvenuta esecuzione della sentenza, intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio, comporta l’originaria carenza di interesse alla tutela giurisdizionale. L’interesse ad agire, quale presupposto processuale, deve sussistere al momento della proposizione della domanda e la sua assenza determina l’inammissibilità del ricorso.
La pronuncia ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, compensando le spese di lite in considerazione del carattere in rito della decisione e delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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