Accesso difensivo agli atti sanitari e obbligo di ostensione della richiesta di (TAR Sicilia n. 1809 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, il privato destinatario di una richiesta di pagamento del ticket sanitario vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti sui quali l’Azienda ha fondato la propria pretesa, compresa l’autocertificazione richiamata nell’atto di addebito. Ai fini dell’accesso difensivo devono sussistere un interesse giuridicamente tutelato, il rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere visione ed estrarre copia dei documenti, salva la corresponsione del costo di riproduzione.

Il Fatto

Con nota del 15 ottobre 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 612,50 per mancato pagamento del ticket, in relazione a prestazioni sanitarie fruite negli anni 2015 e 2016.

Dubitando della correttezza della richiesta, la ricorrente presentava istanza di accesso il 24 novembre 2025, chiedendo copia dell’autocertificazione posta a fondamento dell’addebito, degli atti attestanti la prestazione e la data di erogazione, del prospetto contabile della quota di partecipazione e di ogni altro documento utile. Non ricevendo alcun riscontro, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso. L’Azienda, ritualmente intimata, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, con memoria del 21 maggio 2026, la ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta ostensione parziale degli atti indicati alle lettere b) e c) dell’istanza. Per tale parte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Nel merito della residua domanda, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando gli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, che riconoscono a tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, il diritto di prenderne visione ed estrarne copia, ove detenuti da una Pubblica Amministrazione.

La motivazione richiama il precedente del Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900, secondo cui ai fini dell’accesso documentale devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, il rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione, nonché, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti la cui ostensione era stata negata, essendo suo intento agire in giudizio a fronte delle ritenute irregolarità nella determinazione del debito a proprio carico. Ha quindi riconosciuto il diritto all’accesso alla copia dell’autocertificazione indicata sub a) e richiesta con l’istanza del 24 novembre 2025.

In conclusione, il ricorso è stato accolto, con diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti, salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Azienda soccombente e liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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