Ottemperanza alla sentenza che riconosce la carta docente: cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto (TAR Lombardia n. 1067 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza volto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto alla carta docente, l’avvenuto accreditamento dell’importo dovuto nel “Borsellino elettronico” da parte del gestore del servizio integra l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La piena soddisfazione della pretesa azionata in via amministrativa determina la cessazione della materia del contendere, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il tardivo adempimento dell’Amministrazione conferma la fondatezza della pretesa e comporta l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con condanna alle spese di lite; la liquidazione del compenso può essere ridotta in ragione della serialità dei ricorsi proposti dai medesimi difensori, che consente modalità gestionali standardizzate con riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bergamo una sentenza che accertava il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio. Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
Il Ministero si costituiva in giudizio e depositava una nota del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dalla quale risultava che la società gestrice del servizio aveva provveduto ad accreditare l’importo riconosciuto nel “Borsellino elettronico” della docente. La ricorrente confermava l’avvenuto pagamento, insistendo però per la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la domanda proposta in giudizio aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, essendo stato accreditato l’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. In ragione di ciò, il Tribunale non era più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., dichiarando quindi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il tardivo adempimento confermava l’incontestata fondatezza della pretesa azionata. Il Collegio ha pertanto applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Ministero nella misura di due terzi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, disponendo la compensazione per la restante parte in ragione del nuovo e collaborativo comportamento dell’Amministrazione e del tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza e l’effettivo pagamento.
Il Collegio ha inoltre osservato che i medesimi difensori avevano patrocinato decine di ricorsi di contenuto analogo dinanzi allo stesso ed altri Tribunali amministrativi. Tale serialità del contenzioso aveva consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con una conseguente ripartizione dell’unitario impegno professionale su un numero crescente di giudizi e una correlata riduzione dello stesso per ciascun ricorso. Tale circostanza giustificava una proporzionale riduzione del compenso, liquidato in euro 400,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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