Monetizzazione standard illegittima per il permesso di costruire ordinario (TAR Lombardia n. 2604 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta comunale di versamento della monetizzazione per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico non può essere imposta al beneficiario di un permesso di costruire ordinario, rilasciato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. Tale onere, infatti, è previsto dalle norme tecniche di attuazione solo per gli interventi soggetti a pianificazione attuativa, a permesso di costruire convenzionato o ad atto unilaterale d’obbligo, istituti connotati da profili di discrezionalità e da una funzione di programmazione delle opere di urbanizzazione. L’imposizione di prestazioni patrimoniali in assenza di una base legale è preclusa dall’art. 23 Cost., non potendo la monetizzazione degli standard essere configurata come obbligo estraneo alla tassativa disciplina degli oneri di cui all’art. 16 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, in parte qua, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Rho per la realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare, limitatamente all’obbligo di versamento di una somma a titolo di monetizzazione degli oneri per attrezzature pubbliche. Il Comune, ritenendo l’intervento generatore di un fabbisogno aggiuntivo di servizi, aveva applicato l’art. 32 delle N.T.A. del P.G.T., malgrado l’intervento fosse assentito con titolo diretto in un ambito prevalentemente residenziale. La società, dopo aver pagato l’importo con riserva di ripetizione, chiedeva l’annullamento della previsione e la restituzione della somma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente escluso che il pagamento, effettuato con riserva di ripetizione, integrasse acquiescenza alla pretesa comunale.
Nel merito, ha rilevato che l’intervento edilizio era soggetto a un permesso di costruire ordinario, la cui modalità attuativa è il titolo edilizio diretto. La disposizione regolamentare invocata dal Comune, invece, si riferisce esclusivamente alla pianificazione attuativa e ai titoli edilizi convenzionati o accompagnati da atto unilaterale d’obbligo, fattispecie non assimilabili al titolo diretto.
La Corte ha evidenziato che il permesso di costruire ordinario presuppone opere di urbanizzazione già esistenti e sufficienti o programmate, mentre il permesso convenzionato e l’atto unilaterale d’obbligo sono connotati da una funzione pianificatoria e da margini di discrezionalità. Il rilascio del titolo diretto, invece, è un atto vincolato alla verifica di conformità del progetto.
Ha inoltre richiamato la natura tassativa degli oneri economici gravanti sul titolo diretto, ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001, e la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., escludendo che la monetizzazione possa essere imposta come condizione dell’intervento, al di fuori delle ipotesi normative che la prevedono solo a fronte di cessione di aree o di interventi di mutamento di destinazione d’uso.
Da ultimo, ha precisato che la dotazione di standard è già assicurata dal piano dei servizi, ex artt. 9 e 46 della legge regionale n. 12/2005, per la popolazione insediata e insediabile, rendendo non dovuto alcun onere aggiuntivo per le nuove costruzioni realizzate con titolo diretto.
Nota della Redazione
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