Inottemperanza del Ministero per mancato pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 2568 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza per crediti pecuniari vantati nei confronti della pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. con mod. in legge n. 30/1997, l’Amministrazione che non abbia provveduto al pagamento né abbia formulato contestazioni sull’an e sul quantum deve essere dichiarata inottemperante. In tale ipotesi, il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere rigettata qualora risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alla natura e alla modesta entità del debito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 703,08 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre accessori e contribuzione previdenziale all’INPS. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non soddisfaceva la pretesa, né nel termine di legge né successivamente. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si costituiva con atto di stile, senza formulare deduzioni; l’INPS chiedeva l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno dimostrato che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva contestato l’an né il quantum del credito, né fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, accogliendo il ricorso. Ha inoltre disposto l’estromissione dell’INPS, in quanto unico obbligato al pagamento è il Ministero, mentre l’Istituto era stato citato solo quale destinatario del versamento della contribuzione, senza che fosse statuito alcun obbligo diretto a suo carico.
Il Ministero è stato condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e la giurisprudenza amministrativa più recente. La disposizione esclude l’uso delle astreinte quando ciò risulti manifestamente iniquo, valutate le condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive. Le spese, liquidate in misura forfettaria secondo i criteri richiamati, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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