Carta docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato con termine per il pagamento (TAR Lombardia n. 2280 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. È necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di avviare l’azione per il recupero coattivo del credito. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e, per l’ipotesi di inutile decorso, nominare sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente supplente, risultata creditrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna dell’Amministrazione a corrisponderle la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il provvedimento, passato in giudicato e notificato, non era stato eseguito dall’Amministrazione, spingendo la creditrice a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrisponderle l’importo dovuto, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, trovando titolo in un provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che i conteggi prodotti dalla parte ricorrente non sono vincolanti per l’Amministrazione, la quale dovrà verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e delle norme civilistiche in tema di interessi.
È stato inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, che impone alle Amministrazioni statali di attendere 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di dare corso al pagamento.
Alla luce di tali premesse, il ricorso è stato accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Amministrazione e assegnazione del termine di novanta giorni per provvedere al pagamento delle somme dovute, degli accessori di legge e degli oneri accessori, dedotti gli importi eventualmente già versati. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
L’Amministrazione resistente è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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