Quote latte: prescrizione decennale e inammissibilità delle censure sulle cartelle non impugnate (TAR Lombardia n. 1095 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito per prelievo supplementare latte non ha natura tributaria ma costituisce misura patrimoniale imposta in attuazione della normativa europea di regolazione del mercato lattiero. Non è pertanto applicabile il termine decadenziale biennale di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., esclusa anche la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689/1981 e quella quadriennale di cui all’art. 3, par. 1, reg. CE n. 2899/1995. La prescrizione è interrotta dalla proposizione della domanda giudiziale di accertamento negativo da parte del debitore e ricomincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza. Le contestazioni sul merito della pretesa, che avrebbero dovuto essere fatte valere avverso la cartella di pagamento non impugnata, sono inammissibili se proposte avverso la successiva intimazione di pagamento.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano le intimazioni di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del prelievo supplementare latte relativo alle campagne 2005/2006-2008/2009 per un produttore e 2003/2004 per l’altro, chiedendo anche l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Agea sull’istanza di autotutela ex art. 1, comma 538, legge n. 228/2012 e la condanna al risarcimento del danno.
Gli esponenti deducevano plurimi vizi, tra cui l’omessa notifica delle cartelle presupposte, la violazione del beneficium excussionis, l’errata quantificazione del debito, la decadenza e la prescrizione del credito e l’illegittimità comunitaria delle imputazioni di prelievo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agea si costituivano in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., estendendola anche all’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale in quanto attuazione del prelievo supplementare. Nel merito ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento per le campagne 2007/2008 e 2008/2009, in quanto i prelievi presupposti erano stati caducati da sentenze del TAR Lazio, confermate dal Consiglio di Stato.
Il Collegio ha invece respinto il ricorso per il resto. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al merito della pretesa, poiché i ricorrenti avevano già proposto ricorso avverso le cartelle presupposte, respinto in primo grado con sentenza confermata in appello. Tutte le contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti della cartella non possono essere sollevate avverso l’intimazione di pagamento.
Sul punto della prescrizione, il Tribunale ha qualificato il credito Agea come misura patrimoniale di attuazione delle politiche europee e non come tributo, escludendo il termine biennale di decadenza e la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative. Ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale, interrotta dalle azioni giudiziali proposte dai debitori, con nuova decorrenza dal passaggio in giudicato delle sentenze. Il Tribunale ha infine disatteso l’eccezione di violazione del beneficium excussionis, richiedendo la prova della capienza del patrimonio della società, e ha respinto la domanda risarcitoria per difetto dell’an debeatur, compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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