Ottemperanza al giudicato amministrativo con commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 100 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice amministrativo, ritualmente notificata e non impugnata, sia divenuta definitiva e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione integrale del giudicato nei termini di legge e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta quando l’inadempimento si sia protratto senza giustificazione, l’adempimento non presenti particolare complessità e l’applicazione della misura non risulti manifestamente iniqua. L’ottemperanza riguarda l’intero contenuto della sentenza, compresa la statuizione sulle spese processuali.

Il Fatto

Le società ricorrenti avevano proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. contro l’Agenzia delle entrate-riscossione per ottenere l’accesso a documenti di natura tributaria. Con sentenza n. 1083/2025 la Sezione aveva accolto il ricorso, annullando le note di diniego e ordinando all’Agenzia di consentire l’accesso entro trenta giorni, con condanna alle spese.

Nonostante la notifica della sentenza, l’Agenzia non ha consentito l’accesso ai documenti né ha rimborsato le spese. Le ricorrenti hanno allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la questione dell’ammissibilità del ricorso. Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per l’esecuzione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, nonché delle sentenze passate in giudicato. Nel caso di specie la sentenza ottemperanda risulta definitiva, essendo stata notificata ed essendo spirato il termine per l’appello, come attestato dalla Segreteria del C.G.A.R.S.

Accertato che l’amministrazione non ha ancora provveduto, il ricorso è fondato. Il Tribunale ordina all’Agenzia di eseguire integralmente la sentenza nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione, estendendo l’ordine all’intero contenuto della statuizione, compreso il pagamento delle spese.

In previsione di un ulteriore inadempimento, il Collegio nomina quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione competente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega, affinché provveda in via sostitutiva entro quaranta giorni dalla richiesta della parte ricorrente, con oneri a carico dell’Agenzia.

Il Tribunale accoglie altresì la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio esclude che l’applicazione della misura determini un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, il comportamento imposto non presenta particolare complessità e l’Agenzia ha addotto mere “altre ragioni ostative”. La penalità è fissata in euro 20 al giorno, con decorrenza dalla notifica della sentenza a cura della parte ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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