Cessazione della materia del contendere per avvenuto accredito della Carta del docente (TAR Lombardia n. 1047 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la dichiarazione dell’Amministrazione resistente circa l’avvenuto adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato, ove non contestata dalla controparte, può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm. e determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale quando l’adempimento successivo all’introduzione del giudizio dimostri la fondatezza della pretesa azionata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa di cui al d.P.C.M. 28 novembre 2016. A fronte della mancata esecuzione spontanea della sentenza, notificata in data 19 aprile 2024 e divenuta cosa giudicata, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva depositato una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia, dalla quale risultava l’avvenuto accredito, da parte della società incaricata della gestione, dell’importo riconosciuto con la sentenza del giudice del lavoro.
Tale dichiarazione, non essendo stata contestata dalla ricorrente, è stata ritenuta idonea a fondare la decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice la facoltà di porre a base della decisione le circostanze non contestate dalle parti. L’avvenuto adempimento ha pertanto integrato i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia satisfattiva.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento era intervenuto in data successiva alla notifica del ricorso per ottemperanza e che la fondatezza della pretesa era comprovata dall’esecuzione stessa del giudicato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, mentre nessuna pronuncia è stata resa sul contributo unificato, stante l’esenzione autocertificata dalla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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