Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: effetto processuale e compensazione delle spese nel contenzioso sui verbali (TAR Lombardia n. 1033 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente manifestata dalla parte ricorrente e non opposta dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia nel merito. L’estinzione per rinuncia può essere dichiarata anche in assenza di costituzione in giudizio dei controinteressati, purché la manifestazione di volontà sia rituale e l’Amministrazione resistente non manifesti opposizione. In tale evenienza, la compensazione integrale delle spese di lite costituisce l’assetto ordinario, segnatamente quando la mancata costituzione delle altre parti e l’assenso dell’Amministrazione rendono equo non porre a carico di alcuna parte gli oneri del processo.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione proposta dal Comune di Adrara San Martino avverso una serie di provvedimenti con cui la Prefettura di Bergamo aveva annullato in autotutela altrettanti verbali di contestazione elevati per la violazione dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). I verbali erano stati annullati all’esito di ricorsi amministrativi presentati dai conducenti sanzionati ai sensi dell’art. 203 del medesimo decreto legislativo.
Nel giudizio di primo grado si costituiva il solo Ministero dell’Interno con atto di natura formale; i controinteressati non si costituivano. In prossimità dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, il Comune ricorrente notificava alle altre parti una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite. Il Ministero dell’Interno, con successivo atto depositato, dichiarava di non opporsi alla rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la ritualità degli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., ha dichiarato l’estinzione del giudizio in applicazione dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Tale norma configura l’estinzione come evento processuale che consegue alla rinuncia al ricorso, senza che residui alcun potere di decisione nel merito della controversia.
La pronuncia chiarisce che l’estinzione per rinuncia opera indipendentemente dalla costituzione in giudizio dei controinteressati: la verifica demandata al giudice concerne esclusivamente la ritualità della manifestazione di volontà della parte ricorrente e l’eventuale opposizione delle parti costituite. Nel caso di specie, l’assenso del Ministero dell’Interno e la mancata costituzione degli altri soggetti hanno reso pacifica l’estinzione.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando due elementi: la mancata costituzione in giudizio dei controinteressati e l’espresso assenso manifestato dalla difesa dell’Amministrazione resistente sulla richiesta di compensazione formulata dal ricorrente. La compensazione risponde pertanto a criteri equitativi, non rinvenendosi ragioni per addossare gli oneri processuali ad alcuna delle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.