Carta docente: l’inerzia dell’amministrazione legittima l’ottemperanza e il commissario ad acta (TAR Campania n. 425 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando il titolo esecutivo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione deve provare l’avvenuta esecuzione della prestazione dovuta; in difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’assegnazione del bene della vita riconosciuto dal giudice ordinario e ne fissa il termine. La mancata disponibilità di fondi di bilancio non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’ente porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. Il commissario ad acta è nominato sin d’ora per il caso di ulteriore inadempienza, con funzioni sostitutive dell’attività amministrativa rimasta ineseguita.
Il Fatto
Due docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione di una sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Avellino che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attivazione, per l’importo complessivo indicato in dispositivo. Le ricorrenti hanno dedotto la notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine di legge, il passaggio in giudicato del titolo e la mancata esecuzione, chiedendo in via subordinata la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mero stile, senza allegare elementi di prova sull’avvenuto riconoscimento del beneficio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare la regolarità del procedimento esecutivo. Dalla documentazione prodotta è emerso che il titolo azionato è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione e che è intervenuto il passaggio in giudicato, secondo quanto attestato dal certificato della cancelleria dell’ufficio giudiziario. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Accertati i presupposti, il giudice amministrativo ha verificato il permanere dell’inadempimento. Le statuizioni contenute nel dispositivo del titolo non risultano eseguite, poiché l’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto riconoscimento del beneficio in favore delle ricorrenti secondo l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e gli importi indicati dal giudice del lavoro.
Su tali basi il ricorso è stato accolto e all’amministrazione è stato ordinato di provvedere all’assegnazione del beneficio entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, ove anteriore. La scelta del termine è coerente con la logica dell’esecuzione coattiva: la fissazione di un nuovo termine risponde all’esigenza di rendere effettiva la tutela già riconosciuta nel giudizio di cognizione.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta un dirigente ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio. L’organo straordinario, su formale richiesta della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, dovrà insediarsi e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione, dovendo il commissario curare l’allocazione della somma, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
Infine, il Collegio ha regolato le spese secondo la soccombenza dell’amministrazione, tenendo conto della serialità del contenzioso in materia di carta docente e dell’assenza di questioni di fatto e di diritto specifiche.
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Nota della Redazione
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