Revoca del beneficio e tutela cautelare: il periculum ex cartella di pagamento (TAR Marche n. 180 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla revoca di un beneficio concessorio può essere sorretta dal solo fatto che l’Amministrazione abbia già avviato la riscossione coattiva delle somme, mediante notifica della cartella di pagamento. In tale evenienza, il requisito del periculum in mora risulta integrato, atteso che l’esecuzione forzata determinerebbe un danno economico immediato e difficilmente ristorabile per il destinatario del provvedimento di revoca, rimanendo assorbita ogni più approfondita delibazione in ordine al fumus boni iuris, da riservarsi alla fase di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto di revoca n. 1874 del 13.06.2023, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva revocato un beneficio concesso nel 2018, nonché ogni atto presupposto e conseguente. A seguito dell’ordinanza n. 306/2025 con cui la Sezione aveva disposto un riesame, il Ministero si rideterminava con l’atto prot. n. U.0022806 del 26.03.2026, confermando le proprie posizioni. Tale ultimo provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti notificati il 22.06.2026. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, evidenziando che, a causa della revoca, l’Agenzia delle Entrate gli aveva già notificato una cartella di pagamento per la riscossione di una somma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nel delibare l’istanza cautelare, ha ritenuto di prescindere da ogni approfondita valutazione in ordine al fumus boni iuris, concentrando la propria verifica esclusivamente sulla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Ad avviso del Tribunale, il requisito del periculum in mora deve ritenersi sussistente in ragione del fatto che, in conseguenza della revoca del beneficio, l’Amministrazione finanziaria aveva già notificato al ricorrente la cartella di pagamento per la riscossione coattiva della somma di € 23.735,17. L’avvenuto avvio della procedura espropriativa costituisce, nella prospettazione del Collegio, un elemento oggettivo idoneo a integrare il pregiudizio richiesto per la concessione della tutela cautelare, in quanto la prosecuzione dell’azione esecutiva sarebbe suscettibile di cagionare un danno economico immediato e difficilmente reversibile nelle more del giudizio di merito.

Sulla base di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta, con conseguente sospensione degli atti impugnati e fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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