Rinuncia all’istanza di riconoscimento e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 4083 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo formativo estero, intervenuta per effetto dell’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno disciplinati dall’art. 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, convertito dalla legge n. 106 del 2024, determina la carenza sopravvenuta di interesse al ricorso di primo grado e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo aveva accolto. Nel processo amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nei due gradi di giudizio, sicché la sopravvenuta improcedibilità del ricorso originario rileva anche se si produce in appello. Il giudice dichiara pertanto improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando l’Amministrazione titolare dell’interesse all’annullamento di una sentenza che aveva a sua volta annullato un proprio provvedimento di rigetto.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato il riconoscimento dell’istanza presentata da un’insegnante per il titolo formativo conseguito in Romania, relativo a un programma postuniversitario di specializzazione sul sostegno scolastico rilasciato da un ateneo di Bucarest. Il diniego si fondava su un duplice ordine di ragioni: l’assenza di un titolo abilitativo conseguito in Romania, trattandosi di mero attestato formativo, e l’esito negativo della valutazione comparativa dei percorsi formativi richiesti nei due Paesi.

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, annullando il diniego e vincolando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza. Il Ministero ha proposto appello. Nel corso del giudizio l’appellata ha rappresentato di avere conseguito, tramite la procedura speciale prevista dalla legge n. 106 del 2024, il certificato finale di idoneità del percorso italiano, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’appellata ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento respinta dal Ministero e annullata dalla sentenza gravata.

La circostanza è documentata: l’iscrizione ai percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi del D.M. n. 75/2025 è avvenuta proprio a seguito della rinuncia all’istanza di riconoscimento sulla classe di sostegno. Tale evenienza priva di interesse concreto e attuale il ricorso originario.

Il Consiglio di Stato richiama il principio per cui, nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi: la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rileva anche se si produce in appello, come affermato da Cons. St., sez. VI, n. 9011 del 2024 e Cons. St., sez. VI, n. 7242 del 2024.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza, perché il Ministero conserva l’interesse a ottenere la caducazione di una pronuncia che aveva annullato un proprio provvedimento di rigetto, essendo venuto meno l’interesse del destinatario a ottenerne l’invalidazione per circostanze sopravvenute.

Le spese del doppio grado sono interamente compensate tra le parti in ragione della motivazione della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *