Inottemperanza al titolo di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2801 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo di condanna passato in giudicato e ritualmente notificato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, integra gli estremi dell’inottemperanza. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata nel merito, giustifica l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un nuovo termine per l’integrale adempimento. In caso di inutile decorso di tale termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché dia corso al pagamento a spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, e le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero convenuto era stato condannato, in favore della parte attrice, al riconoscimento del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22.

La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva il 14.6.2023. Decorreva quindi il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza che intervenisse alcun adempimento. La ricorrente proponeva allora ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale fissa anzitutto il presupposto del giudizio: il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato: il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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