Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel rito speciale (TAR Sicilia n. 171 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando consta il giudicato della pronuncia di condanna pecuniaria e l’avvenuta notificazione della stessa all’amministrazione debitrice, senza che questa abbia eccepito l’avvenuto pagamento o altri fatti estintivi del credito. Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. La sua misura non è fissa, ma va determinata secondo i presupposti della norma, escludendo l’effetto manifestamente iniquo. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, oltre il quale subentra il commissario ad acta: la possibilità del rimedio sostitutivo rende iniqua l’ulteriore fruizione del rimedio indiretto.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 4/2025, con cui il Comune, odierno intimato, è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi euro 216,00, oltre accessori di legge.
Il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento delle somme, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma di denaro a titolo di penalità di mora. L’amministrazione intimata, regolarmente notiziata, non si è costituita. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Dal testo emerge che la sentenza di condanna è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notificazione della pronuncia all’amministrazione comunale debitrice. L’amministrazione, non costituendosi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.
Su questa base il ricorso è dichiarato documentalmente fondato e accolto. Il Comune è condannato a corrispondere la somma liquidata per spese processuali, con gli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza ottemperata, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Il Collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. VI, n. 4783 del 2014.
Accolta anche la domanda di astreinte. Il Collegio ricorda che, per effetto dell’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. estende la penalità di mora alle condanne di natura pecuniaria. Nel caso concreto non ricorre un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e non sono state rappresentate altre ragioni ostative.
La penalità è quindi determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di sessanta giorni. Oltre tale soglia il rimedio indiretto non opera più, perché si attiva il commissario ad acta, la cui possibilità di intervento sostitutivo renderebbe iniqua l’ulteriore fruizione della penalità. Nel mandato del commissario rientra anche il pagamento dell’eventuale penale maturata.
Sul piano processuale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.
Nota della Redazione
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