Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Marche n. 884 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio quando, nel corso del giudizio, vengano meno le condizioni per una pronuncia favorevole. Il provvedimento di riesame assunto dall’amministrazione, in adempimento di un’ordinanza giurisdizionale, che incida sulla situazione giuridica del ricorrente determinandone la soddisfazione, rende il processo inutile. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, formulata dalla parte ricorrente, può essere recepita dal giudice anche in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Il ricorrente, esercente di una struttura alberghiera, impugnava l’ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di titolo edilizio, oggetto in precedenza di diniego di condono edilizio. Il Comune aveva provveduto all’ingiunzione demolitoria e successivamente aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’interessato. La società ricorrente agiva quindi dinanzi al TAR per ottenere l’annullamento tanto dell’ordinanza di demolizione quanto della nota di risposta all’istanza di autotutela.
Il Fatto
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, con ordinanza n. 223 del 2025 disponeva il riesame della vicenda da parte dell’amministrazione comunale. In esecuzione di tale ordinanza, il Comune adottava nuove determinazioni e, nel corso della successiva camera di consiglio, la società ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale, a seguito del riesame disposto e delle successive determinazioni assunte dall’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di poter definire il giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., vertendo la questione su un vizio di natura processuale e non risultando necessaria l’instaurazione del contraddittorio su ulteriori profili di merito. La dichiarazione resa dalla parte ricorrente a verbale, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse, è stata assunta quale elemento decisivo per la definizione della controversia.
La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone l’accertamento del venir meno dell’utilità concreta che la parte ricorrente potrebbe trarre da una pronuncia favorevole. Nel caso di specie, tale utilità è venuta meno in conseguenza delle determinazioni assunte dall’amministrazione a seguito del riesame disposto in sede cautelare, che hanno inciso direttamente sulla sfera giuridica della società ricorrente, rendendone non più attuale la pretesa azionata in giudizio.
Il Collegio ha recepito la dichiarazione rilasciata dal ricorrente, considerando non più necessaria una pronuncia nel merito delle censure dedotte, e ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile. In considerazione della natura della vicenda e della circostanza che l’amministrazione non si è opposta alla declaratoria, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti per una condanna al pagamento delle spese a carico della parte soccombente in senso processuale.
Nota della Redazione
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