Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 1115 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina la piena e integrale esecuzione del dictum. L’inerzia protratta oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo legittima l’accoglimento del ricorso. In caso di cosciente e persistente inottemperanza, il giudice amministrativo assegna un termine per l’adempimento spontaneo, nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma capitale.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4177/2024, pubblicata il 27.09.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro, uniformandosi a un consolidato orientamento, aveva parzialmente accolto il ricorso della docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione l’11.10.2024. Il 13.10.2025 la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato per mancata proposizione di gravame. Lamentando il perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle astreinte.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il TAR ha dichiarato il ricorso ricevibile. Dall’esame degli atti emerge il rispetto delle condizioni di proponibilità: la notifica all’Amministrazione, il deposito presso la segreteria del Tribunale, la produzione della copia autentica della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, in conformità all’art. 114, comma 2, c.p.a., e la proposizione entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’azione di ottemperanza mira a conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che impongono alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarvisi. La sentenza n. 4177/2024 aveva statuito in modo chiaro e inequivocabile l’obbligo del Ministero di assegnare la Carta del Docente per due annualità, per un valore di euro 1.000,00 oltre accessori. Pur ritualmente costituitosi, il Ministero non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione, neppure parziale, al giudicato.
L’inerzia, protrattasi ben oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ha legittimato l’esperimento dell’azione. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, per l’accredito delle somme dovute.
In considerazione della cosciente e persistente inottemperanza, il Collegio ha ritenuto necessaria, ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina sin da ora del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), o in un suo delegato, perché provveda in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Tale organo ausiliario garantisce l’effettività della tutela giurisdizionale.
È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L’istituto assume funzione non solo sanzionatoria ma anche compulsiva, per vincere la deliberata inerzia della parte pubblica. La misura è stata fissata nel saggio degli interessi legali sulla sorta capitale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza del termine di 60 giorni fino all’effettivo adempimento, con il limite complessivo del 10% della sorta capitale. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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