Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 877 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza del giudice del lavoro all’Amministrazione, la mancata esecuzione del giudicato legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa è condannata a dare esecuzione integrale alla sentenza nel termine assegnato, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al titolo e il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si era costituito in giudizio con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Tribunale ha rilevato la fondatezza della domanda, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, sicché il ricorso è stato accolto.
Il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico con ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e coordinandosi con le strutture regionali.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale ha ritenuto non controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso e ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
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Nota della Redazione
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