Incompetenza territoriale per concorsi scolastici: prevale la sede dell’autorità emanante (TAR Marche n. 812 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparto della giurisdizione amministrativa, il criterio degli effetti prevale su quello della sede solo se radica la competenza del tribunale periferico; quando invece gli effetti radicano la competenza del TAR Lazio, il rapporto si inverte e prevale il criterio della sede. Nel caso di atti emanati da un’autorità periferica con efficacia ultraregionale, la competenza territoriale resta in capo al TAR nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’autorità emanante, secondo il principio di prossimità. Nei concorsi scolastici, la circostanza che il bando abbia dimensione nazionale non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. quando le censure riguardano esclusivamente atti applicativi adottati dall’ufficio scolastico regionale.

Il Fatto

Una candidata partecipante a un concorso per il personale docente per la classe di concorso B016 impugnava davanti al TAR Marche una serie di atti della procedura, tra cui il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di indizione, i verbali delle commissioni esaminatrici e gli esiti delle prove pratica e orale, sostenute rispettivamente in Arezzo e la cui valutazione negativa le aveva precluso l’accesso alla fase successiva.

Nel ricorso erano formalmente gravati anche il D.M. n. 205/2023 e il DDG n. 2939/2025, limitatamente alla parte di pregiudizio, ma senza articolare specifiche censure avverso tali atti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR Marche, sostenendo che la competenza spettasse al TAR Toscana o, in subordine, al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Marche ha accolto l’eccezione di incompetenza, richiamando il principio espresso dal Consiglio di Stato nelle ordinanze n. 2554/2025 e n. 2001/2026. Secondo tale indirizzo, il criterio degli effetti prevale su quello della sede solo se il primo radica la competenza del tribunale periferico; se invece gli effetti radicano la competenza del TAR Lazio, il rapporto tra i due criteri si inverte e prevale quello della sede.

Nel caso di specie, gli atti impugnati erano stati adottati dall’USR per la Toscana, autorità periferica con sede in Firenze. Anche riconoscendo loro un’effettualità ultraregionale, si trattava comunque di atti emanati da un’autorità periferica, con la conseguenza che, in base al principio di prossimità, la competenza territoriale restava in capo al TAR nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’autorità emanante, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.

Il Tribunale ha escluso l’applicazione del diverso criterio di cui all’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva formalmente gravato il D.M. n. 205/2023 e il DDG n. 2939/2025, ma non aveva poi articolato censure avverso detti provvedimenti. Il ricorso risultava, quindi, sostanzialmente incentrato sugli atti della procedura concorsuale adottati dall’USR per la Toscana e dalla Commissione di Arezzo, con la conseguenza che il criterio della sede dell’autorità emanante doveva ritenersi applicabile.

Il TAR ha pertanto dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Toscana, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio di cui all’art. 15 c.p.a., e ha rimesso al giudice dichiarato competente anche la pronuncia sulle spese della fase declinatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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