Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 3570 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza che riconosce il beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Decorso inutilmente il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata per sottrarsi all’adempimento. La mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

Il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione in data 7.10.2025 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato e va accolto, dichiarandosi l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio affronta poi il problema del decorso del termine fissato nel titolo ottemperando per la fruizione del beneficio, pari a due anni dalla pubblicazione della pronuncia. Sul punto precisa che l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria consente la conversione del beneficio in denaro. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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