Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 601 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il titolo giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’accertamento del credito, ma il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto: esso è volto a consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo verificarsi capitale residuo e interessi quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. La richiesta di misura coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando appaia manifestamente iniqua e sproporzionata.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1014/2024 depositata il 29.02.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva di euro 1.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in data 29.2.2024.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione, ritardo o inosservanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il giudizio di ottemperanza, tuttavia, non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. Esso assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui l’affermazione che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati, con interessi nei soli limiti degli artt. 1282 segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Non sono invece dovute le somme richieste ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. Le spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a..
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Nota della Redazione
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