Ottemperanza per il pagamento del risarcimento: nomina anticipata del commissario ad acta (TAR Molise n. 170 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui al D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997. La mancata prova, da parte dell’ente pubblico debitore, di aver dato esecuzione al giudicato comporta l’accoglimento del ricorso e l’ordine di pagare le somme ancora dovute. Il giudice dell’ottemperanza può disporre la nomina anticipata del commissario ad acta, anche ratione muneris, nella persona del dirigente dell’ente inadempiente, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Tale nomina non esclude la possibilità di una diversa valutazione sull’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza con cui il TAR Molise aveva accolto la domanda risarcitoria di un professionista, condannando la Regione e lo IACP al pagamento dei danni per l’illegittima rimozione dalla carica di revisore dei conti, oltre alle spese di lite. Il giudicato era stato confermato dal Consiglio di Stato, che aveva ulteriormente condannato lo IACP alle spese del grado di appello. Dopo la notifica delle sentenze munite di attestazione di conformità, solo la Regione aveva provveduto al pagamento, mentre lo IACP era rimasto inadempiente, spingendo il creditore ad agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile, avendo accertato il decorso del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997. Nel merito, la domanda è stata giudicata fondata, poiché l’ente resistente, pur ritualmente intimato, non si era costituito e non aveva fornito alcuna prova di aver adempiuto all’obbligo di pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo.

Il Collegio ha quindi ordinato allo IACP di Isernia di dare integrale esecuzione al giudicato, versando le somme ancora dovute: il residuo del risarcimento del danno relativo al periodo di illegittima rimozione, la quota residua delle spese legali liquidate in primo grado e l’intero importo di € 3.000,00 per le spese del giudizio d’appello. Il pagamento è stato imposto nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alla richiesta della parte ricorrente, il giudice ha disposto la nomina anticipata del commissario ad acta, individuato nella persona del Dirigente del Servizio Amministrativo dello stesso IACP, con facoltà di delega. Tale organo dovrà attivarsi su istanza della parte, qualora l’ente resti inadempiente oltre il termine assegnato, provvedendo entro i successivi 60 giorni.

Quanto alla richiesta di applicazione della astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha rigettata, ritenendo la nomina del commissario sufficiente a fronteggiare l’eventualità di un inadempimento. La possibilità di una diversa valutazione è stata, però, espressamente riservata per il caso di mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’ente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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