Controlli sulle prestazioni delle strutture accreditate: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Molise n. 141 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto gli esiti dei controlli sull’appropriatezza e congruità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate, allorché non investano l’atto autoritativo di programmazione generale ma la fase attuativa del rapporto contrattuale, vertono sull’accertamento dell’effettiva debenza dei corrispettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale conclusione vale sia che la somma richiesta all’esito del controllo si configuri come sanzione, sia che si configuri come semplice detrazione dal corrispettivo, trattandosi di rapporto paritetico in cui vengono in rilievo situazioni giuridiche di debito/credito. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo residua unicamente per le controversie concernenti la nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, istituto di ricovero e cura accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato gli esiti dei controlli regionali relativi all’annualità 2019, conclusisi con la rideterminazione in riduzione delle prestazioni ritenute remunerabili. In particolare, la società ha contestato l’operato dell’Amministrazione sotto plurimi profili: la violazione dei termini e delle modalità di controllo previsti dal D.C.A. n. 3/2010, l’irragionevolezza dei criteri di abbattimento, l’elusione delle sentenze di annullamento del D.C.A. n. 10/2020 (concernente i tetti di spesa) e la mancata attivazione dell’arbitrato regionale. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando un precedente del medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 31029 del 2019, ha affermato che le controversie relative agli esiti dei controlli sulle prestazioni delle strutture accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sia nell’ipotesi in cui la somma richiesta si configuri come sanzione amministrativa, sia in quella in cui costituisca una detrazione dal corrispettivo, la materia sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., non vertendosi in tema di esercizio di poteri autoritativi ma nella fase esecutiva di un rapporto paritetico di natura patrimoniale.

Applicando tali principi, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per i primi due e per il quarto motivo, vertendo le contestazioni unicamente sulla fase attuativa del rapporto e sull’effettiva spettanza dei corrispettivi, con conseguente possibilità di traslatio judicii dinanzi al giudice ordinario. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata invece ritenuta sussistente esclusivamente sulla domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, c.p.a.

Nel merito di tale residua domanda, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alle prestazioni rese all’utenza extraregionale, già riconosciute dalla Regione. Quanto alle prestazioni intraregionali, il motivo è stato respinto in quanto infondato: le sentenze di annullamento del D.C.A. n. 10/2020 non riverberavano effetti sugli atti di controllo, atteso che l’abbattimento delle prestazioni non dipendeva dal superamento del budget assegnato ma dall’accertata inappropriatezza di specifiche prestazioni contabilizzate dalla struttura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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