L’ottemperanza del decreto ingiuntivo esecutivo del giudice ordinario è ammissibile davanti al giudice amministrativo (TAR Molise n. 82 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. L’azione di ottemperanza è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, a far data dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato l’A.S.RE.M., quale ente preposto alla gestione liquidatoria della disciolta ASL n. 4-Basso Molise, alla rideterminazione del fondo di risultato in favore di una serie di dirigenti medici del S.S.N., con rivalutazione monetaria e interessi legali. A seguito del consolidarsi del giudicato, l’interessato, basandosi anche su deliberazioni del Commissario Liquidatore che riconoscevano il debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., otteneva dal Tribunale di Campobasso un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della Gestione Liquidatoria.
L’ente debitore, pur avendo notificato il titolo, non provvedeva al pagamento. Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo con sentenza del Tribunale di Campobasso che rigettava l’opposizione, passata in giudicato. Non essendo intervenuto il pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. è equiparato alle sentenze passate in giudicato dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Nel caso di specie, l’esecutorietà del titolo era stata accertata con sentenza passata in giudicato e il titolo era stato munito di formula esecutiva. Il Collegio ha altresì verificato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionalmente riferibile al Commissario liquidatore.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’amministrazione fornito alcuna prova dell’integrale adempimento di quanto imposto dal titolo esecutivo. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., in qualità di Commissario liquidatore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’evenienza di un persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’A.S.RE.M., il quale, senza compenso e su istanza di parte, dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del commissario.
Nota della Redazione
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