Improcedibilità del ricorso per ottemperanza per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno (TAR Veneto n. 1720 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in forza del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. L’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza della sentenza che ha accertato il diritto al titolo costituisce fatto univoco che determina la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice, preso atto della dichiarazione di parte, dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., potendo desumere ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. dall’intervento di fatti o atti univoci la prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione Immigrazione che aveva accertato il suo diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, all’esito di apposito procedimento amministrativo.
L’Amministrazione, costituendosi in giudizio, aveva eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza non sarebbe stata suscettibile di ottemperanza. Successivamente, con atto depositato il 10-6-2026, il ricorrente aveva dato atto di avere conseguito il rilascio del permesso di soggiorno e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto, nel valutare la richiesta formulata dal ricorrente dopo il rilascio del titolo di soggiorno, ricorda che l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Nel caso di specie, la dichiarazione del ricorrente di avere conseguito il rilascio del permesso di soggiorno costituisce un fatto univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio richiama, sul punto, il principio disciplinato dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia valorizza il principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come affermato dalla giurisprudenza citata (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3229).
Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e in particolare dell’intervenuto rilascio del titolo di soggiorno richiesto, il Tribunale ha compensato le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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