Indennità di accompagnamento esclusa dall’ISEE per la compartecipazione alla retta (TAR Veneto n. 1696 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il valore dell’ISEE costituisce l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva del privato per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie agevolate e per la definizione della compartecipazione al loro costo. È illegittimo il regolamento comunale che introduce criteri derogatori o sostitutivi dell’ISEE, computando nella capacità contributiva anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, come l’indennità di accompagnamento, percepiti in ragione della condizione di disabilità, in violazione dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016. Lo stato di disabilità grave, ancorché accertato in soggetto anziano, non consente all’Amministrazione di applicare una disciplina differenziata e meno favorevole per la determinazione della quota di compartecipazione alla retta di ricovero.

Il Fatto

Una persona riconosciuta invalida civile al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità, ospitata in una residenza per anziani, presentava al Comune domanda di contributo per la compartecipazione alla retta di degenza. L’Amministrazione, applicando il proprio Regolamento e la delibera di Giunta che fissava la retta di riferimento in € 60,00 al giorno, negava il contributo, ritenendo la capacità contributiva del richiedente superiore a tale soglia.

Nel calcolo della capacità contributiva, il Comune includeva tutte le pensioni e l’indennità di accompagnamento, nonostante il valore ISEE del richiedente fosse pari ad € 6.697,87. La ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti regolamentari, deducendo la violazione della normativa statale sull’ISEE e l’illegittimità dei criteri comunali che computavano le prestazioni percepite in ragione della disabilità.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamata la giurisprudenza consolidata, ha affermato che la disciplina statale sull’ISEE, contenuta nel d.P.C.M. n. 159/2013, costituisce il parametro vincolante per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali. Ha quindi dichiarato illegittimo il provvedimento comunale che, ponendo interamente a carico dell’assistito la retta di degenza annuale di € 26.097,50, ha ignorato il valore ISEE del richiedente, pari ad € 6.697,87, quale limite massimo dello sforzo economico sostenibile.

La Corte ha inoltre ritenuto non condivisibile la tesi del Comune secondo cui la ricorrente, in quanto anziana, sarebbe soggetta a una disciplina diversa da quella prevista per i disabili. Ha osservato che l’art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013 non distingue tra anziani e disabili e che l’allegato 3 del medesimo decreto classifica gli invalidi civili ultrasessantacinquenni in condizione di disabilità grave. La condizione di non autosufficienza rilevante è quella derivante da menomazioni fisiche o psichiche, a prescindere dall’età anagrafica.

Il Collegio ha poi ribadito il principio per cui l’ISEE è l’unico strumento di calcolo della capacità contributiva, richiamando il valore di livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e la giurisprudenza del Consiglio di Stato che esclude spazi di autonomia regolamentare in deroga alla disciplina statale. Ha conseguentemente annullato le disposizioni regolamentari (artt. 5, 8 e 18) e la delibera di Giunta che imponevano la considerazione di redditi “protetti” e fissavano un tetto massimo alla compartecipazione comunale in contrasto con i criteri ISEE.

Da ultimo, il TAR ha respinto l’eccezione di contenimento della spesa pubblica: le prestazioni socioassistenziali correlate a diritti costituzionalmente garantiti non possono essere sacrificate in nome di esigenze finanziarie non dimostrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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