Abusi edilizi e vincolo idrogeologico: la sanatoria non può essere condizionata a opere future (TAR Veneto n. 1700 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia e paesaggistica non può essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori, da realizzarsi successivamente al rilascio del titolo abilitativo, poiché la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 deve sussistere ex ante e non può essere “creata” o “conseguita” attraverso interventi successivi. Gli abusi edilizi non possono essere parcellizzati al fine di agevolarne la regolarizzazione, dovendosi avere riguardo al nesso funzionale che li unisce e all’unitarietà dell’intervento complessivo. L’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non è consentito per interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, anche tecnici, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume. Il diniego di sanatoria costituisce atto dovuto e vincolato allorché venga accertata l’insussistenza dei presupposti di legge.
Il Fatto
Una società proprietaria di un fondo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico-forestale eseguiva una serie di interventi consistenti in movimenti terra, canalizzazioni, posizionamento di vasche e manufatti per la raccolta di acque sorgive, al dichiarato fine di ripristinare l’utilizzo agricolo del terreno. A seguito di segnalazione dei Carabinieri forestali e di un articolato iter istruttorio, la società presentava tre istanze di permesso di costruire in sanatoria e di compatibilità paesaggistica, tutte rigettate o archiviate. Il Comune, conclusa negativamente la conferenza di servizi, emetteva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di esecuzione di opere di consolidamento del versante. La società impugnava i provvedimenti deducendo cinque motivi di ricorso, tra cui la violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, nonché la mancata attesa del parere della Soprintendenza prima della conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, richiamando il principio per cui sono escluse da tale giurisdizione le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque. Nel caso di specie la controversia è incentrata su un giudizio demolitorio relativo alla sanatoria edilizia, sicché la cognizione appartiene al giudice amministrativo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’amministrazione si è correttamente attenuta al principio della “globalità” della valutazione, essendo le opere connesse da un evidente nesso funzionale riconducibile a un unico progetto di sistemazione fondiaria. La documentazione tecnica ha dimostrato l’entità delle alterazioni morfologiche, con sterri e riporti fino a quasi 2,50 metri di altezza e 6 metri di profondità, idonei a compromettere la stabilità dei versanti. Tali interventi, eseguiti in assenza di autorizzazione in area vincolata, violano la disciplina urbanistico-edilizia, paesaggistica e quella sul vincolo idrogeologico.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la sanatoria possa essere “condizionata” all’esecuzione di opere di consolidamento e regimazione idrica, richiamando la giurisprudenza secondo cui la doppia conformità deve sussistere già al momento della realizzazione dell’abuso e non può essere conseguita con interventi successivi. Nel caso di specie le opere richieste dal Servizio Forestale non costituiscono mere prescrizioni di mitigazione, ma interventi strutturali indispensabili per la stabilità del versante e la sicurezza idrogeologica dell’area.
La Corte ha poi ritenuto legittima la conclusione anticipata della conferenza di servizi, poiché l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 impone all’amministrazione il dovere di concludere il procedimento anche a fronte di istanze manifestamente inammissibili, e il diniego di sanatoria costituisce atto dovuto e vincolato. Quanto all’ordinanza di ripristino, il TAR ha escluso sia l’illegittimità derivata, sia il difetto di specificità, avendo il Comune elencato con sufficiente dettaglio le opere abusive anche tramite rinvio alla documentazione del sopralluogo dei Carabinieri forestali. L’ordinanza, provvedimento a contenuto complesso, ordina altresì opere di consolidamento rese necessarie proprio dagli abusi commessi, senza che rilevi la presenza di eventuali infrastrutture pubbliche non oggetto dell’ordine di ripristino.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.