Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 14517 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione sia rimasta inerte dopo la notificazione del titolo esecutivo e non fornisca chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di dare attuazione al giudicato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta. L’inosservanza del termine assegnato per l’adempimento legittima la nomina di un commissario ad acta, cui è demandata l’esecuzione in luogo dell’amministrazione inadempiente. La condanna alle penalità di mora postula una specifica e perdurante inottemperanza successiva alla scadenza del termine, non potendo essere disposta in via automatica.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025. Rimanendo l’amministrazione inerte, la soccombente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di pura forma, senza fornire elementi utili alla definizione della controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità della notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La mancata allegazione di un qualsivoglia ostacolo all’adempimento, unita all’inerzia serbata dall’amministrazione, ha determinato l’accoglimento del ricorso, in applicazione dei principi in tema di riparto dell’onere probatorio tra debitore e creditore richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni, con nomina fin da ora del commissario ad acta nell’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. Ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo ogni valutazione a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha infine rilevato la criticità sistemica dovuta alla perdurante inerzia dell’amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di corrispondere il bonus docente, anche in esecuzione dei giudicati del giudice ordinario, disponendo la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero per gli adempimenti di rispettiva competenza. Le spese di lite sono state poste a carico del soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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