Ordine di demolizione al responsabile dell’abuso anche dopo confisca definitiva (TAR Lazio n. 14251 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione a demolire di cui all’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 deve essere notificata non soltanto al proprietario del bene ma anche al responsabile dell’abuso, individuato in chi abbia la disponibilità materiale dell’immobile e la possibilità di ripristinare l’ordine violato, a prescindere dal titolo di proprietà. La natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione prescinde dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore e si applica anche a carico di chi, al momento dell’irrogazione, si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine violato. Solo rispetto alla successiva acquisizione gratuita e alla sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza, il proprietario non responsabile potrà dimostrare di non aver potuto eseguire la demolizione per difetto di disponibilità del bene. La trasformazione di locali accessori (garage, cantina) in locali ad uso residenziale comporta incremento di volumetrie e carico urbanistico, richiede il permesso di costruire ed è soggetta a sanzione demolitoria in caso di mancanza del titolo. Per le opere abusive in area vincolata eseguite senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, il potere repressivo è legittimamente esercitato a prescindere dal titolo astrattamente necessario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un villino bifamiliare, successivamente sottoposto a sequestro e poi a confisca di prevenzione con decreto definitivo nel gennaio 2022, con trasferimento dell’immobile al patrimonio dello Stato. A seguito di sopralluogo eseguito nel novembre 2022, il Comune accertava il cambio di destinazione d’uso del piano interrato da garage a residenziale e la chiusura di una finestra al piano terra in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, notificando quindi l’ordinanza di demolizione al ricorrente, che continuava ad abitare l’immobile. Questi impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, di non essere più proprietario per effetto della confisca definitiva e di non avere realizzato le opere contestate.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, esaminando le censure secondo un ordine logico. Quanto al primo motivo, relativo alla legittimazione passiva, il Collegio ha richiamato l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che impone la notifica dell’ingiunzione sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso. In applicazione dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, è sufficiente la mera disponibilità del bene e la possibilità di ripristinare l’ordine violato, a prescindere dal titolo di proprietà. La natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione esclude qualsiasi rilievo della qualità soggettiva del destinatario, sicché la confisca definitiva intervenuta non preclude l’ingiunzione nei confronti di chi, come il ricorrente, abitava ancora l’immobile e ne aveva la concreta disponibilità al momento dell’accertamento. Solo le misure successive — acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria — presuppongono un addebito di responsabilità in capo a chi le subisce.

Quanto al secondo e quarto motivo, concernenti la trasformazione del piano seminterrato, la documentazione fotografica e la relazione tecnica hanno inequivocabilmente dimostrato la modifica della destinazione da garage a residenziale, con predisposizione di impianti e realizzazione di una porta-finestra in luogo della basculante. Il Collegio ha applicato il principio per cui la trasformazione di locali accessori in residenziali comporta incremento di volumetrie e aggravio del carico urbanistico, richiedendo il permesso di costruire; in mancanza, è legittima la sanzione demolitoria. Quanto alla chiusura della finestra in area vincolata, la D.I.A. e l’autorizzazione paesaggistica prodotte risultavano riferite a opere diverse, sicché il provvedimento repressivo è legittimo ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, operando in zona vincolata un principio di indifferenza del titolo necessario e rilevando soltanto l’assenza di titolo abitativo e paesaggistico.

Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e del complessivo andamento della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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