Commissariamento della sezione TSN e competenza del Consiglio di Presidenza per delega (TAR Lazio n. 14247 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’ente nazionale di una disciplina sportiva dispone lo scioglimento del Consiglio direttivo di una sezione periferica e la nomina di un commissario straordinario è espressione di potere amministrativo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z) cod. proc. amm. La delibera è legittima ove il Consiglio direttivo abbia delegato al Consiglio di Presidenza la facoltà di disporre lo scioglimento, nei casi di reiterata inosservanza delle direttive da parte delle sezioni. In tema di prescrizione del diritto alla restituzione di un mutuo, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine per la restituzione dell’ultima rata e non dalla data di erogazione. Il riconoscimento del debito, ex art. 2944 cod. civ., e gli atti con cui il creditore manifesta la volontà di far valere il proprio diritto hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
Il Fatto
La Sezione Tiro a Segno Nazionale aveva ricevuto dall’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) le somme erogate a titolo di mutuo di scopo, contratto dall’ente con l’Istituto per il Credito Sportivo, per la realizzazione di un poligono di tiro. La Sezione, pur riconoscendo in più occasioni il proprio debito sia per capitale sia per interessi, non provvedeva ai versamenti dovuti, omettendo altresì di corrispondere all’UITS la percentuale del 25% sugli importi incassati per le iscrizioni, ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 90/2010.
A fronte di tali inadempienze, il Consiglio di Presidenza dell’UITS disponeva lo scioglimento del Consiglio direttivo della Sezione, nominando un commissario straordinario. Gli ex componenti dell’organo sciolto impugnavano gli atti di commissariamento, deducendo, tra l’altro, la incompetenza del Consiglio di Presidenza, l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall’ente nazionale e l’insussistenza del debito per mancati versamenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando come la controversia abbia ad oggetto il controllo di legittimità su una scelta discrezionale dell’ente, con conseguente configurabilità di un interesse legittimo. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui restano soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’impugnativa di atti del CONI o delle Federazioni sportive che si configurano come decisioni sulla regolare assunzione di cariche associative.
Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto infondata la prima doglianza, relativa all’incompetenza del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio direttivo dell’UITS, infatti, aveva delegato a tale organo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. pp) dello statuto, la vigilanza e l’adozione degli atti concernenti lo scioglimento dei Consigli direttivi delle sezioni e la nomina del commissario straordinario. La delega rendeva pertanto legittimo l’esercizio del potere da parte dell’organo delegato.
Il TAR ha poi escluso l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme mutuate. Il mutuo si presume oneroso ex art. 1815 cod. civ. e, nel caso di specie, il contratto prevedeva espressamente la corresponsione di interessi al tasso del 4,50%. Il termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 cod. civ., non era maturato, essendo stato interrotto da plurimi atti di riconoscimento del debito da parte della Sezione e da richieste di pagamento da parte dell’UITS. Il dies a quo, inoltre, andava individuato nella scadenza dell’ultima rata del mutuo decennale e non nella data di erogazione della somma.
Il Collegio ha infine ritenuto non provata l’insussistenza del debito per i mancati versamenti della percentuale del 25%, avendo l’UITS prodotto la documentazione attestante il numero degli iscritti e l’ammontare delle somme incassate. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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