Autorizzazioni all’estirpo e consenso del proprietario fondiario nel giudicato amministrativo (TAR Veneto n. 177 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di estirpo di vigneti da parte del conduttore affittuario, il provvedimento che autorizza il reimpianto vincolandolo agli stessi mappali costituisce applicazione necessaria del giudicato amministrativo che ha statuito la necessità del consenso del proprietario del fondo. Le autorizzazioni di impianto, pur configurate dal diritto europeo come posizioni personali, gratuite e non trasferibili facenti capo al produttore, non si dissociano automaticamente dal fondo. La normativa emergenziale in materia di Flavescenza dorata impone l’estirpo obbligatorio per motivi di salute pubblica, ma non attribuisce al conduttore la libera disponibilità delle autorizzazioni di reimpianto né svincola le stesse dal fondo su cui il vigneto era insediato. Il giudicato formatosi tra le medesime parti preclude la riproposizione, mediante l’impugnazione del provvedimento consequenziale, delle questioni di fondo già definitivamente risolte.
Il Fatto
Nel gennaio 2010 la società ricorrente stipula un contratto di affitto agrario su terreni a seminativo, investendovi proprie autorizzazioni di impianto per vitigni della varietà Glera e trasformando il fondo in vigneto. Nel dicembre 2017 ottiene da AVEPA l’autorizzazione all’estirpo, ma i lavori non vengono completati per l’opposizione del proprietario, che allontana gli addetti dal fondo nonostante un’ordinanza di reintegra nel possesso. AVEPA revoca quindi l’autorizzazione nel maggio 2019, ritenendo non veritiera l’autocertificazione sul consenso del proprietario; il provvedimento è impugnato davanti al TAR, che con sentenza del 2023 respinge il ricorso, confermato dal Consiglio di Stato nel 2025.
Nel luglio 2023 i vigneti sono colpiti dalla Flavescenza dorata; l’Unità Organizzativa Fitosanitario ordina l’estirpazione obbligatoria l’8 settembre 2023. Completati i lavori, accertati con sopralluogo del 22 dicembre 2023, AVEPA rilascia il 27 dicembre 2023 l’autorizzazione al reimpianto con la prescrizione che l’eventuale impianto sia effettuato sugli stessi mappali. Contro tale prescrizione la società propone il ricorso in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per intervenuto giudicato sollevata dalle amministrazioni resistenti, dichiarandola assorbente. Tra le medesime parti si è formato un giudicato amministrativo sulle questioni di fondo che costituiscono il presupposto logico-giuridico del provvedimento impugnato: la legittimità della richiesta del consenso del proprietario per l’estirpo del conduttore affittuario, la natura delle autorizzazioni di impianto e l’efficacia delle norme emergenziali fitosanitarie.
La sentenza di primo grado ha chiarito che l’ordine di estirpo conseguente all’accertamento della malattia non è in grado di operare quella dissociazione tra vigneto e fondo propria dell’autorizzazione ordinaria e non può considerarsi suo surrogato. Il Consiglio di Stato, confermando, ha affermato che il vigneto contribuisce a definire l’identità proprietaria, territoriale e ambientale dell’area, sicché la sua rimozione necessita dell’assenso del titolare del fondo.
Il giudicato amministrativo esplica i suoi effetti anche nei giudizi in cui venga in rilievo il medesimo rapporto giuridico già definito con efficacia di cosa giudicata. La ricorrente non può rimettere in discussione, attraverso l’impugnazione di un provvedimento consequenziale, questioni definitivamente risolte. L’autorizzazione al reimpianto del dicembre 2023 costituisce la logica e necessaria conseguenza applicativa di tale giudicato: AVEPA non avrebbe potuto operare diversamente senza violarlo.
Anche nel merito le censure sono infondate. Il Regolamento UE n. 1308/2013 configura le autorizzazioni come posizioni personali, gratuite e non trasferibili, ma non disciplina i rapporti civilistici tra proprietario e conduttore né gli aspetti dominicali connessi a impianto ed estirpo, lasciando agli Stati membri ampio margine di regolazione. In assenza del consenso del proprietario, il conduttore potrebbe trasferire il diritto di reimpianto su altro terreno, depauperando il titolare: donde la legittimità della disciplina regionale che richiede l’assenso. L’art. 16 della legge n. 203/1982 conferma che le trasformazioni degli ordinamenti produttivi non rientrano nella sfera di assoluta discrezionalità del conduttore.
Quanto alla pretesa prevalenza delle norme emergenziali fitosanitarie, l’estirpo obbligatorio deve essere eseguito indipendentemente dal consenso del proprietario, ma le conseguenze in termini di gestione e localizzazione delle autorizzazioni di reimpianto restano regolate dalle ordinarie disposizioni. L’adeguamento di AVEPA al dictum giurisdizionale non è vizio, ma doveroso rispetto del principio di legalità. Il vincolo di reimpianto sugli stessi mappali non è sviamento di potere, ma corretta applicazione del giudicato. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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