Decadenza delle autorizzazioni “anomale” al commercio su area pubblica: nessun rinnovo automatico o silenzio-assenso (TAR Lazio n. 14071 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche comunemente definite “anomale”, rilasciate da Roma Capitale, non si rinnovano automaticamente: la loro conversione in posteggi fissi è subordinata a una domanda di parte da presentare secondo le modalità e i termini previsti dalla regolamentazione comunale. L’inerzia dell’Amministrazione su istanze di rinnovo, voltura o subingresso presentate quando il titolo è già decaduto per mancata conversione non può determinare la formazione del silenzio-assenso, né radicare un legittimo affidamento in capo all’operatore, attesa l’ordinaria pubblicità della disciplina regolamentare.

Il Fatto

Un esercente il commercio su area pubblica nel Comune di Roma Capitale impugnava la nota con cui l’Amministrazione aveva dichiarato la decadenza dell’autorizzazione “anomala” di cui era titolare, rilasciata nel 2017, per la vendita di piante e fiori in un’area del cimitero del Verano. Il provvedimento si fondava sulla mancata conversione del titolo, ritenuto incompatibile con la disciplina statale di settore e con il regolamento comunale, che imponeva al titolare una specifica domanda di adeguamento.

Il ricorrente, dopo aver ceduto e poi riacquisito l’azienda a seguito di vicende contrattuali, aveva presentato istanze di rinnovo e di subingresso senza ottenere riscontro, sostenendo che su tali istanze si fosse formato il silenzio-assenso e che il titolo fosse comunque valido. Chiedeva pertanto l’annullamento della declaratoria di decadenza.

La Motivazione del TAR Lazio

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29/2018, il cui articolo 52 prevede che le autorizzazioni anomale siano convertite “previa riconsegna del titolo originario”, ma solo all’esito di una procedura avviata su istanza dell’interessato, da presentare entro termini perentori. Il Collegio ha evidenziato che la deliberazione della Giunta Comunale n. 103/2003, richiamata dalla stessa disciplina, aveva già imposto ai titolari di tali licenze l’onere di presentare una specifica domanda per il rilascio del nuovo titolo.

Il TAR ha quindi escluso che potesse configurarsi un automatismo nel rinnovo di queste concessioni, osservando che la loro stessa qualificazione come “anomalie” rispetto al sistema normativo di settore giustifica la scelta dell’Amministrazione di procedimentalizzare la conversione, senza che tale scelta contrasti con i principi di semplificazione. Sul punto, la sentenza richiama i propri precedenti e la conferma in appello da parte del Consiglio di Stato, secondo cui l’obbligo di presentare istanza di conversione non aggrava irragionevolmente la posizione del privato e non rende intangibili le posizioni degli operatori.

Quanto al dedotto silenzio-assenso, il Collegio ha rilevato che le istanze di rinnovo, voltura e subingresso presentate dal ricorrente tra il 2021 e il 2024 non potevano produrre effetti, poiché il titolo era già decaduto alla data della loro presentazione per effetto della mancata conversione. Per gli stessi motivi, il TAR ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento in capo all’operatore, vista l’ordinaria conoscibilità della disciplina regolamentare. Infine, è stata ritenuta irrilevante la mancata previsione dei nuovi posteggi da parte di una delibera successiva, atteso che la decadenza del titolo era già maturata in epoca anteriore. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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