Autorizzazione paesaggistica: obbligatorio il parere della soprintendenza (TAR Lombardia n. 312 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica l’amministrazione preposta al rilascio non può dichiarare improcedibile l’istanza senza trasmettere la documentazione e la relazione tecnica alla soprintendenza, il cui parere è obbligatorio ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004. La valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento conserva natura discrezionale e non è vincolata dal precedente giudizio negativo espresso dall’ente parco. Il provvedimento che ometta il coinvolgimento della soprintendenza è illegittimo e va annullato, con conseguente riapertura del procedimento nel rispetto integrale della norma. Il privato ha diritto di interloquire con la soprintendenza secondo il modello della legge n. 241/1990. Il parere negativo reso sull’adozione del piano attuativo resta superato dal successivo diniego dell’autorizzazione, con improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di aree in Comune di Locate di Triulzi inserite nel Parco Agricolo Sud Milano, gestito dalla Città Metropolitana, e soggette a vincolo paesaggistico. Il PGT comunale colloca il compendio in un comparto a destinazione terziaria per servizi di interesse generale, dove gli interventi richiedono un piano attuativo. La società presenta una proposta di piano per realizzare una residenza sanitaria assistenziale, con demolizione dei resti della Cascina dell’Olmo.

Adottato il piano con deliberazione di Giunta, l’Ente Parco esprime parere negativo di non conformità al Piano Territoriale di Coordinamento. Il Comune approva poi definitivamente il piano. Presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica, la Città Metropolitana la dichiara improcedibile con decreto dirigenziale n. 17 del 10.01.2022. Contro il parere negativo è proposto ricorso principale, integrato da motivi aggiunti avverso il decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: la ricorrente stessa riconosce superate le prime censure, e il parere negativo sull’adozione del piano risulta sostituito dal diniego dell’autorizzazione paesaggistica, oggetto dei motivi aggiunti.

Il primo motivo aggiunto lamenta la violazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004: l’amministrazione avrebbe assunto la determinazione definitiva senza il parere della soprintendenza. La censura è fondata. La norma impone di trasmettere i documenti e la relazione tecnica alla soprintendenza perché renda il proprio parere, e nel caso concreto l’Ente Parco ha dichiarato improcedibile la domanda senza alcun coinvolgimento dell’organo di tutela.

La difesa dell’ente sostiene che il parere della soprintendenza sarebbe comunque vincolato alla precedente determinazione negativa del Parco. L’argomento non è condiviso: la valutazione dell’Ente Parco sulla compatibilità paesaggistica non ha carattere vincolato, ma discrezionale. L’opera è conforme al PGT e il diniego non discende da un contrasto assoluto con il vincolo, ma dalle caratteristiche costruttive proposte, tanto che il provvedimento suggerisce variazioni progettuali per superare le criticità.

Analoga discrezionalità va riconosciuta alla soprintendenza, con cui il privato ha diritto di interloquire secondo il modello della legge n. 241/1990. Il precedente invocato dall’ente, la sentenza del TAR Liguria n. 360 del 2014, risulta peraltro riformato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4315 del 2021.

L’accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente sull’ulteriore doglianza. Per effetto dell’annullamento l’Ente Parco dovrà avviare nuovamente il procedimento, coinvolgendo la soprintendenza nel rispetto integrale dell’art. 146. Le spese di lite seguono la soccombenza verso la ricorrente, mentre sono compensate nei confronti del Comune, attesa la sua particolare posizione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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