Omessa valutazione di un incarico di responsabile: la lex specialis vincola la commissione (TAR Lazio n. 13881 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli in un concorso pubblico, imposta dagli artt. 3, comma 2, e 8 del d.P.R. n. 487/1994 e corollario dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., vincola rigidamente l’amministrazione. Laddove la lex specialis e il verbale della commissione abbiano costruito la tassonomia degli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale in essa rivestita, l’amministrazione non può, in sede applicativa, subordinarne la valutazione a condizioni maggiormente restrittive non preventivamente indicate. La tassatività delle regole di gara non può essere elusa tramite il richiamo a circolari interne o a criteri ermeneutici integrativi, pena la violazione del principio di autovincolo e la disapplicazione del bando. Un eventuale potere residuale di esclusione di incarichi solo formalmente riconducibili alle tipologie prestabilite può esercitarsi solo in ipotesi limite e previa adeguata motivazione.
Il Fatto
Un candidato al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore della Polizia di Stato impugnava la graduatoria finale, dolendosi della mancata valutazione dell’incarico di “Responsabile del posto di foto segnalamento e documentazione Polizia Scientifica” svolto presso un commissariato. Tale incarico, dichiarato in domanda, era a suo avviso riconducibile alla categoria dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando, che annoverava gli incarichi di “responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore o squadra”. La commissione non aveva attribuito alcun punteggio, determinando la collocazione del candidato in posizione non utile. L’amministrazione resistente giustificava l’omissione richiamando la circolare n. 333-A/9806.D.I. del 2008, secondo cui sarebbero valutabili solo gli incarichi eccedenti le normali mansioni d’ufficio. Il giudizio, integrato da motivi aggiunti avverso i successivi decreti di rideterminazione e rettifica, vedeva l’amministrazione non ottemperante all’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame della posizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il principio della rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, già affermato da Consiglio di Stato, V, 21 gennaio 2019, n. 495, che costituisce autolimitazione della discrezionalità tecnica a garanzia di imparzialità e trasparenza. Ha inoltre ricordato che la lex specialis vincola rigidamente l’amministrazione, senza margini di discrezionalità, come stabilito da Consiglio di Stato, I, 1° settembre 2025, n. 985 e VI, 6 febbraio 2023, n. 1232, e che l’interpretazione delle clausole di gara deve privilegiare il valore semantico, evitando integrazioni (Consiglio di Stato, III, 24 novembre 2020, n. 7345). La commissione, avendo costruito la tassonomia degli incarichi rilevanti mediante il mero riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale, non poteva subordinarne la valutazione a condizioni più restrittive. L’interpretazione dell’amministrazione che richiamava la circolare del 2008 è stata ritenuta controintuitiva e non in linea con la scelta della lex specialis. La Corte ha valorizzato l’interpretazione finalistica: la valorizzazione di posizioni ordinative implicanti responsabilità gestionali, in cui il dipendente è impiegato in via ordinaria, corrisponde allo scopo selettivo di individuare profili capaci di dirigere uffici o unità operative, ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982. L’amministrazione, non avendo introdotto criteri selettivi ulteriori, si era autovincolata a riconoscere il punteggio a tutti gli incarichi sussumibili nel perimetro semantico indicato. L’eventuale potere residuale di escludere incarichi apparenti avrebbe richiesto una motivazione adeguata, nella specie non fornita. Alla luce di tali considerazioni, la mancata attribuzione del punteggio è stata ritenuta illegittima, con conseguente annullamento degli atti in parte qua e obbligo di rideterminazione della graduatoria.
Nota della Redazione
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