Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per carta docente (TAR Lombardia n. 3327 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, costituisce presupposto per l’esperibilità del rimedio. Ove l’amministrazione non abbia effettuato pagamenti neppure parziali e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum, il ricorso è fondato e va accolto. Il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione. Per il caso di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con una sentenza del dicembre 2023 il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto il presupposto temporale del rimedio. Rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La condizione di procedibilità dell’azione è dunque integrata.
Nel merito, la documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. La resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né offerto indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo, e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente.
Per il caso di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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