L’ottemperanza al giudicato per la Carta del docente non ammette sindacato sui presupposti del diritto (TAR Lazio n. 13864 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non consente di ridiscutere i presupposti della pretesa accertata dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato, che risulti inadempiuta dall’Amministrazione. Incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare esecuzione al titolo esecutivo. Il riconoscimento del diritto del docente alla Carta elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, non è sindacabile in sede di ottemperanza, ove ne sia già stata dichiarata la sussistenza.

Il Fatto

Una docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 10030/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.01.2024. Con tale decisione, passata in giudicato, era stato dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo nominale di euro 2.500, oltre accessori. L’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito chiarimenti in ordine all’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, osservando che, a fronte dell’allegato inadempimento dell’Amministrazione, quest’ultima non ha offerto elementi utili a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio di diritto secondo cui, in tema di obbligazioni, spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa creditoria della ricorrente.

Ha precisato, inoltre, che le statuizioni contenute nella sentenza del giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai cristallizzato il diritto della docente a conseguire la prestazione riconosciuta. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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