L’ottemperanza per la Carta Docente non può sindacare i presupposti del giudicato (TAR Lazio n. 13865 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a garantire l’esecuzione del giudicato, senza che possano essere sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta. L’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, ha l’onere di dimostrare di aver dato correttamente esecuzione alla decisione; in mancanza, il giudice ordina l’ottemperanza entro un termine e nomina un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La nomina del Commissario costituisce ragione esimente che esclude la condanna al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Prima lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione a tale decisione, passata in giudicato, gli stessi proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al dictum e che fosse nominato un commissario per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti idonei a comprovare la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio per cui, in materia di obblighi, spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto, il Collegio ha concluso per la fondatezza del ricorso, ritenendo che in sede di ottemperanza non possano essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice del lavoro.
La decisione chiarisce che la fase dell’ottemperanza non è una sede di riapertura del contraddittorio sul merito del diritto, ma di verifica del corretto adempimento del comando giudiziale. L’accertamento compiuto dal giudicante, una volta passato in giudicato, non è sindacabile dall’Amministrazione, la quale è tenuta a dare esecuzione alla statuizione nei tempi e nei modi indicati.
Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora, il Collegio ha invece escluso che ricorrano i presupposti per la loro applicazione. Pur nella discrezionalità riconosciuta al giudice dell’ottemperanza dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha valorizzato la circostanza che, per il caso di perdurante inadempimento, è stato nominato un Commissario ad acta, ravvisando in ciò una ragione esimente che rende non necessaria l’ulteriore sollecitazione pecuniaria.
Il ricorso è stato pertanto accolto: il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, in caso di inutile decorso, ha nominato fin d’ora il Direttore generale della Direzione generale competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda alla esecuzione entro i successivi sessanta giorni, su richiesta dei ricorrenti. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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