Sopravvenuto provvedimento di diniego e improcedibilità del giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13675 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato l’illegittimità del silenzio-inerzia dell’Amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione provveda comunque sull’istanza sottostante, adottando il provvedimento richiesto, ancorché di natura negativa. Il sopravvenuto diniego, infatti, consuma il potere amministrativo e soddisfa la finalità propria del rimedio ottemperante, non residuando margini per ordinare l’esecuzione. L’interessato conserva la facoltà di impugnare il provvedimento di diniego con separato ricorso, atteso che il giudizio di ottemperanza, ormai trattenuto in decisione, non può essere utilizzato per censurarne il contenuto.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, sezione quarta bis, n. 14430 del 2024, con la quale era stato accolto il ricorso avverso il silenzio-inerzia serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in relazione alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito all’estero, non riscontrata nel termine di cui al d.lgs. n. 206/2007. Costituitosi il Ministero, la causa era trattenuta in decisione nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito del trattenimento in decisione del ricorso, il Ministero aveva depositato in atti un provvedimento del 16 aprile 2026, con cui, in esecuzione della sentenza della sezione n. 14430 del 2024, era stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero. Tale sopravvenienza è stata assunta dal TAR quale elemento decisivo ai fini della definizione del giudizio.

Secondo il TAR, il sopravvenuto provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione comporta che il ricorso per ottemperanza debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuta la pronuncia richiesta sulla sentenza rimasta fino a quel momento inottemperata. Non residua, infatti, alcun margine per ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza menzionata, atteso che l’adozione del provvedimento, ancorché negativo, realizza la funzione propria del giudizio di ottemperanza.

La pronuncia chiarisce che l’interessata non è rimasta priva di tutela: il provvedimento di diniego potrà essere impugnato con separato ricorso, non potendo il presente gravame, ormai trattenuto in decisione, essere utilizzato per censurarne il contenuto sostanziale. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese in ragione della natura della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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