Posti letto finanziati ex lege 338/2000 non configurabili come “nuovi” ai fini del DM 481/2024 (TAR Lazio n. 13678 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dal contributo per la gestione di posti letto, previsto dal D.M. n. 481/2024, disposta ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’Avviso, non presuppone l’accertamento di una duplicazione di costi, ma trova fondamento nella circostanza che l’intervento abbia già beneficiato, in passato, di risorse pubbliche specificamente destinate alla realizzazione di alloggi o residenze per studenti. In tale evenienza, i posti letto non possono qualificarsi come “nuovi”, con conseguente incompatibilità con la ratio e gli obiettivi della misura PNRR. L’ammissibilità delle misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza è, inoltre, esclusa per i progetti avviati anteriormente al 1° febbraio 2020, come previsto dal Regolamento (UE) 2021/241.
Il Fatto
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (Adisu) aveva presentato domanda per il contributo alla gestione di n. 80 posti letto, siti in un immobile del Comune di Bari, ai sensi del D.M. n. 481/2024. Il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, ritenendo l’intervento in contrasto con l’art. 7, comma 2, dell’Avviso, poiché l’immobile aveva già beneficiato di risorse pubbliche ex legge n. 338/2000.
A seguito della conferma dell’esclusione, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento, deducendo l’erronea interpretazione della norma e il difetto di motivazione e istruttoria. Il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha escluso che la motivazione ministeriale si fondasse su una presunta duplicazione dei costi. La ragione ostativa, come emergente dal provvedimento, risiedeva nella circostanza che l’intervento aveva già goduto di finanziamenti pubblici destinati specificamente alla realizzazione di residenze per studenti. Tale presupposto, ha precisato il Collegio, rende i posti letto “già esistenti” e quindi non riconducibili alla categoria dei “nuovi” posti letto, cui la misura è finalizzata.
Sotto altro profilo, il Tribunale ha rilevato l’irrilevanza delle risultanze istruttorie prodotte dalla ricorrente, volte a dimostrare la non inclusione dei posti letto nella rilevazione al 30 novembre 2020. La pregressa ammissione a finanziamento, disposta con decreto ministeriale del 12.12.2018, ha condotto il Collegio ad affermare l’incompatibilità dell’intervento con il Regolamento (UE) 2021/241, che esclude l’ammissibilità di misure avviate prima del 1° febbraio 2020.
Quanto al difetto di motivazione, la Corte lo ha giudicato insussistente, in quanto il provvedimento indicava chiaramente la ragione dell’esclusione. In relazione al difetto di istruttoria e alla violazione delle regole di partecipazione, il Collegio ha evidenziato che la ricorrente aveva avuto la concreta possibilità di presentare osservazioni, che erano state espressamente valutate dall’autorità procedente. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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