Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: l’amministrazione deve provare l’esecuzione (TAR Lazio n. 13652 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il relativo processo ha carattere meramente esecutivo, sicché il giudice amministrativo è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Ove l’amministrazione non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia, la pretesa del ricorrente è accolta, applicandosi i principi sull’onere della prova tra debitore e creditore, con condanna a provvedere e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui può provvedersi solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su richiesta della parte.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente o aspirante tale nel settore scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli (Sezione Lavoro) una sentenza favorevole, passata in giudicato. A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del titolo giudiziale. Non si costituiva l’Ambito Territoriale Provinciale di Roma, mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici si costituivano per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, finalizzata a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha chiarito che il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’amministrazione, la quale non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Da tale silenzio il Collegio fa discendere l’accoglimento della pretesa, applicando i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore: grava sull’amministrazione dimostrare di aver dato esecuzione al giudicato, non essendo sufficiente una generica contestazione.
Ne consegue la condanna dell’amministrazione a provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR nomina fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero resistente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, potendo sostituirsi o superare il dissenso di altre amministrazioni.
Il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere eventualmente disposte solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro richiesta della parte ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di euro 400,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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