Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13647 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti del GSE riguardanti la procedura Transizione 5.0, contestando la subordinazione del riconoscimento del credito d’imposta alla disponibilità di nuove risorse e l’omessa comunicazione dell’importo del credito utilizzabile in compensazione, chiedendo il riconoscimento di un credito pari a € 1.539.507,50. Successivamente, la stessa ricorrente depositava in data 18 giugno 2026 una dichiarazione con cui manifestava di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio richiama il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.
La pronuncia richiama i precedenti di Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379, ribadendo che nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino alla trattenuta in decisione della causa.
In applicazione del principio, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito del processo.
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Nota della Redazione
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