Ottemperanza per carta docente: accertato inadempimento dell’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13471 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notifica della sentenza passata in giudicato e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del decisum è condannata a ottemperarvi. L’obbligo di esecuzione del giudicato che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione non può essere procrastinato, atteso che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo nomina fin da ora un commissario ad acta, che provvederà in luogo dell’Amministrazione su richiesta della parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui. La sentenza, notificata ai fini esecutivi il 31/07/2025, era passata in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tuttavia, non aveva dato esecuzione alle statuizioni di condanna, determinando il ricorrente a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Preliminarmente, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la sentenza era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione resistente nelle forme di legge, risultando anche decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. È stata altresì confermata la competenza del Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. Tale contegno processuale, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, ha comportato l’accoglimento della pretesa del ricorrente.
Il giudice amministrativo ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Ne deriva l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla decisione entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà all’esecuzione entro i successivi 60 giorni, previa richiesta della parte ricorrente. La sentenza è stata infine trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza, mentre le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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