Progressione tra aree: doppia valutazione del titolo di accesso e prova di (TAR Calabria n. 668 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione tra aree, il titolo di studio già utilizzato come requisito di accesso non può essere valutato per l’intero valore premiante. Solo la quota eccedente, ossia il valore differenziale tra il titolo superiore e quello impiegato per l’accesso, può dar luogo a punteggio aggiuntivo, in applicazione dei principi di proporzionalità e par condicio. È invece immune da vizi il criterio che individua gli incarichi di responsabilità attraverso il riscontro dell’indennità formalmente riconosciuta con determinazione dirigenziale, trattandosi di dato economico e giuridico oggettivo. Le censure residue sono improcedibili per difetto di interesse quando il loro eventuale accoglimento non consenta al ricorrente di superare la prova di resistenza e di modificare l’esito della selezione.

Il Fatto

La ricorrente, inquadrata nell’Area Istruttori di un ente locale, ha partecipato alla procedura comparativa per la progressione tra le aree finalizzata al collocamento di due unità nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni. All’esito della selezione, l’amministrazione ha approvato gli atti della commissione e dichiarato vincitrici due candidate, collocandosi la ricorrente al quarto posto con 47,5 punti.

La ricorrente ha impugnato la determinazione di approvazione, i verbali e le schede di valutazione, deducendo la doppia valutazione del titolo di laurea delle vincitrici, l’inesistenza degli incarichi di responsabilità loro attribuiti, l’erroneo computo dell’anzianità di servizio e la mancata attribuzione di punti per un incarico e per una certificazione informatica. Ha chiesto l’accertamento del diritto al punteggio corretto e la condanna dell’amministrazione a dichiararla vincitrice. L’ente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare, esaminando le censure in ordine logico, secondo la loro capacità di determinare il superamento della prova di resistenza. Il rigetto di alcune censure può infatti rendere improcedibili le altre, qualora non comportino un sovvertimento della graduatoria.

Sul primo profilo, il Collegio ha richiamato il quadro regolamentare della procedura, che prevede requisiti di accesso alternativi e la valorizzazione dei soli titoli di studio ulteriori rispetto a quelli utilizzati per l’accesso. La commissione aveva applicato un criterio di maggiore favore, combinando percorso lavorativo e titoli nella soluzione più vantaggiosa. Tale scelta non travalica i limiti della lex specialis né quelli di ragionevolezza, essendo riconosciuta ampia discrezionalità alla commissione valutatrice, con sindacato limitato ai casi di manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, sez. II, n. 7782 del 2024).

Quanto alla posizione di una vincitrice, il diploma è stato correttamente valutato come requisito di accesso, rendendo la laurea triennale titolo autonomo e ulteriore. Diversamente, per l’altra vincitrice, l’attribuzione dell’intero punteggio previsto per la laurea magistrale e vecchio ordinamento appare irragionevole: poiché una parte del percorso accademico è stata consumata per soddisfare il requisito minimo, solo la quota eccedente può dar luogo a punteggio aggiuntivo.

Il Collegio ha giudicato infondate le censure sugli incarichi di responsabilità. Il criterio di individuarli mediante il riscontro della relativa indennità, riconosciuta con determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 17 del Contratto Collettivo Integrativo, ancora la valutazione a un dato oggettivo. Le determine di liquidazione costituiscono prova idonea dell’avvenuto conferimento e le funzioni ricoperte da una vincitrice risultano distinte per titoli giuridici e ambiti d’intervento.

È infondato anche il motivo sull’anzianità: la commissione ha applicato l’art. 7, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999, che prevede l’inquadramento con decorrenza retroattiva. Quanto alla contestata attribuzione di 4,5 punti, il punteggio deriva da un errore di calcolo in danno della controinteressata, poiché il periodo complessivo avrebbe dato diritto a 17 punti: la censura è priva di utilità pratica. Parimenti infondata è la doglianza sull’omessa attribuzione di 20 punti alla ricorrente, cui è stata corrisposta l’indennità per procedimenti complessi e non quella per responsabilità di ufficio.

L’esito dei motivi esaminati determina l’improcedibilità delle censure residue. Anche accogliendole, la ricorrente raggiungerebbe 50 punti, insufficienti a superare la prima classificata, che manterrebbe 65 punti anche sottraendo i 25 contestati. Il ricorso è dunque respinto, in parte infondato e in parte improcedibile per difetto di interesse, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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