Esclusa la revocazione per errori di diritto sostanziale (TAR Lazio n. 13424 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esperibile esclusivamente per i vizi tassativamente indicati dagli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., come richiamati dall’art. 106 cod. proc. amm. La violazione di norme di diritto sostanziale o la dedotta erronea interpretazione di disposizioni processuali non integra alcuna delle ipotesi di revocazione, non potendo il rimedio trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio volto a censurare il merito della decisione. L’istanza di revocazione è pertanto respinta quando il vizio denunciato, consistente nell’asserita violazione degli artt. 41, comma 5, e 45, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm., non rientri nel novero dei motivi tassativi previsti dalla legge.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto istanza di revocazione avverso la sentenza della Sezione Quinta Quater del TAR Lazio n. 10340/2026, pubblicata il 4 giugno 2026, deducendo che tale pronuncia sarebbe affetta da un vizio consistente nella violazione degli artt. 41, comma 5, e 45, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm. L’atto è stato depositato senza essere notificato alla controparte, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’istanza di revocazione non è suscettibile di favorevole valutazione, in quanto il vizio denunciato dalla parte ricorrente non rientra nelle ipotesi contemplate dagli artt. 106 cod. proc. amm., 395 e 396 cod. proc. civ.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui la revocazione è un rimedio di natura eccezionale, esperibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Il catalogo dei motivi di revocazione comprende, tra gli altri, la scoperta di documenti decisivi, il dolo di una parte, il dolo del giudice, l’errore di fatto risultante dagli atti di causa e il contrasto con un precedente giudicato. Tali ipotesi non includono l’erronea applicazione di norme di diritto, la cui eventuale sussistenza può essere fatta valere esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione ordinari.

Nella specie, la dedotta violazione degli artt. 41, comma 5, e 45, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm. integra un’ipotesi di asserito error in iudicando, ossia un presunto errore di giudizio nell’interpretazione e applicazione delle norme processuali, che non può essere censurato in sede di revocazione. Il vizio rappresentato non configura alcuna delle fattispecie tipiche di cui agli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., non essendo ravvisabile né un errore di fatto, né un dolo di parte o del giudice, né alcuna delle altre ipotesi tassative previste.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’atto di revocazione non risulta notificato alla controparte, circostanza che costituirebbe un ulteriore profilo di inammissibilità dell’istanza. Ciononostante, il Collegio ha respinto la richiesta nel merito, con pronuncia negativa sull’istanza e compensazione delle spese di lite.

La decisione conferma il carattere eccezionale del rimedio della revocazione e la sua non utilizzabilità per far valere violazioni di legge già deducibili con i mezzi di gravame ordinari, ribadendo il principio della tassatività dei motivi di revocazione quale presidio contro l’utilizzo del rimedio come improprio ulteriore grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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